ETICHETTATURA TESSILE E DELLE CALZATURE: IMPORTANTE SUCCESSO DI FEDERAZIONE MODA ITALIA A FAVORE DEI NEGOZI DI MODA
Dopo anni di battaglie sindacali condotte a favore dei negozi da Federazione Moda Italia anche con l’organizzazione di incontri di sensibilizzazione nelle sedi Confcommercio di pressoché tutta Italia, è con grande soddisfazione che comunichiamo a tutti i Soci del settore moda che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017 il Decreto Legislativo 190 del 15 novembre 2017 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Provvedimento che entrerà in vigore il 4 gennaio 2018.
Il serrato confronto con le Istituzioni avviato da Federazione Moda Italia – Confcommercio sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature ha portato all’esclusione delle pesanti sanzioni (fino a 3.098) che fino ad oggi sono state elevate al solo commerciante, che poteva avvalersi di un velleitario diritto di rivalsa nei confronti del fornitore (spesso – come da noi rimarcato – non esercitato per la presenza di esplicite clausole contrattuali a sfavore della parte più debole).
In particolare, ci preme segnalare che il Decreto Legislativo:
• accoglie tutte le istanze portate avanti con determinazione in questi anni da Federazione Moda Italia a favore dei negozi soggetti, loro malgrado, a pesanti sanzioni per etichette non conformi alla normativa italiana ed europea apposte da terzi produttori/fornitori
• attribuisce una responsabilità diretta e conseguenti pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e tessili) e cioè a fabbricante, importatore e al distributore (ex art. 15 Regolamento UE 1.007/2011, Paragrafo 2 viene “considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto”)
• introduce l’assegnazione da parte dell’Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro
È inoltre importante sapere che il provvedimento prevede che:
• salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o il distributore che, in violazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
• Il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull’etichetta in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
Alleghiamo:
– Schema di confronto sulle sanzioni per etichettatura non conforme
– Cartello provvisorio sulle calzature da esporre nei negozi che vendono calzature o anche calzature
– Comunicato stampa con le dichiarazioni del Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi