Segnaliamo che, con decreto legge 28 giugno 2018 n. 79, è stato stabilito che l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori si applica dall’ 01 gennaio 2019.
In ragione di tale differimento, pertanto, tutti i soggetti titolari di Partita IVA potranno continuare fino al 31/12/2018 a documentare gli acquisti di carburante, alternativamente, con:
1. scheda carburante;
2. mezzi elettronici tracciabili (carte di debito, carte di credito o carte prepagate);
3. fattura elettronica.
Si ricorda, come peraltro chiarito dall’Agenzia delle Entrate, che l’esclusività nelle modalità di certificazione di tali operazioni – che deve ritenersi comunque necessaria – non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d’anno da un sistema di certificazione (scheda carburante) all’altro (mezzi elettronici tracciabili). Ciò, purché, a partire da tale momento – verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’IVA -, le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate “esclusivamente” mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Il citato decreto non ha tuttavia prorogato l’obbligo di pagamento dei carburanti mediante mezzi tracciabili. Pertanto, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità IVA, già a partire dall’ 01 luglio 2018, il pagamento del carburante dovrà essere effettuato esclusivamente mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabili.