FINANZIARIA 2024: Novità su alcune aliquote IVA

FINANZIARIA 2024: Novità su alcune aliquote IVA

La finanziaria 2024 ha introdotto alcune modifiche, di seguito riportate.

ABOLIZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 5% PER ALCUNI BENI

Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è confermata la soppressione del:

  • 1-quinquies) relativo a “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali”.
 

I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114-bis) e sono pertanto soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;

  • 1-sexies) relativo a:
  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
  • pannolini per bambini;
  • seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.
 

Con riferimento ai predetti prodotti:

·     è disposta la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito della quale risultano soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%:

−      latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

−      estratti di malto;

−      preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso (v.d. ex 19.02);

·     nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del quale i pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;

·     nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

 

ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% PELLET

In sede di approvazione, è stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 prevista dall’art. 1, comma 73, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.

 

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