La finanziaria 2024 ha introdotto alcune modifiche, di seguito riportate.
ABOLIZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 5% PER ALCUNI BENI
Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è confermata la soppressione del:
- 1-quinquies) relativo a “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali”.
I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114-bis) e sono pertanto soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%; |
- 1-sexies) relativo a:
- “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
- pannolini per bambini;
- seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.
Con riferimento ai predetti prodotti: · è disposta la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito della quale risultano soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%: − latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; − estratti di malto; − preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso (v.d. ex 19.02); · nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del quale i pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%; · nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22%. |
ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% PELLET
In sede di approvazione, è stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 prevista dall’art. 1, comma 73, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.