In data 1° agosto 2014 è stato firmato il decreto Interministeriale n. 83473 contenente i nuovi criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali per gli anni 2014 e 2015.
Si tratta di criteri ristrettivi che risentono della riduzione, rispetto al passato, delle risorse disponibili per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in oggetto.
Il decreto prevede inoltre che il trattamento di integrazione salariale in deroga possa essere concesso o prorogato esclusivamente dai datori di lavoro che rivestono la qualifica di imprenditore, di cui all’articolo 2082 del codice civile. Sono esclusi quindi i datori di lavoro non imprenditori (professionisti, associazioni, fondazioni ecc.).
Di seguito si riportano le principali novità del decreto:
Cassa integrazione guadagni in deroga
Con riferimento alla CIG in deroga, si assiste ad un ridimensionamento della platea dei percettori (lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati): è ora richiesta un’anzianità contributiva presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio dell’intervento, anzianità ridotta, per il solo 2014, ad almeno 8 mesi.
Anche la procedura per la richiesta del trattamento subisce delle modifiche: le imprese dovranno inviare la domanda di concessione o proroga, corredata dall’accordo, in via telematica all’INPS e alla Regione, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
L’azienda deve però aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue.
La durata del trattamento viene ridotta: il decreto ha così stabilito la durata del trattamento, in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva:
– per l’anno 2014, massimo 11 mesi
– per l’anno 2015, massimo 5 mesi
Nel computo di tali periodi, si considerano tutti i periodi di integrazione salariali già fruiti, anche riferiti a provvedimenti diversi di concessione o proroga.
Mobilità in deroga
Per quanto concerne la mobilità in deroga, potranno accedervi, fino al 31 dicembre 2016, i lavoratori disoccupati privi di altra prestazione collegata alla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso, la durata del trattamento varia in funzione del fatto che i beneficiari abbiano o meno già fruito di prestazioni di mobilità in deroga per oltre 3 anni e delle aree di residenza, in misura decrescente dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.
L’articolo 3 del decreto individua i criteri per l’erogazione della mobilità in deroga. L’indennità di mobilità in deroga può essere erogata dalle Regioni e Province autonome, nel limite delle risorse rese disponibili, ai lavoratori privi di altra tutela legata alla cessazione del rapporto di lavoro.