Fruizione del congedo parentale in modalità oraria – decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 – INPS
Con l’entrata in vigore decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è possibile usufruire dei congedi parentali in maniera più flessibile rispetto a prima, cioè solo per qualche ora nell’arco di una giornata e non necessariamente per interi mesi o settimane.
Se i contratti collettivi non contengono alcuna regola sui congedi a ore, l’assenza dal lavoro è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal testo unico. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.
Si rammenta inoltre che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino).
Per maggiori informazioni alleghiamo il decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, Fruizione del congedo parentale in modalità orari: allegato circ155