Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro

Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro

E’ stata disposta l’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro pubblici e privati per il contenimento del virus e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mediante l’introduzione di nuove disposizioni nel Decreto Legge recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (…)”.

Si tratta dell’obbligo di possesso e di esibizione del Green pass, ossia di una delle certificazioni comprovanti:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;
  • la guarigione dall’infezione da COVID-19;
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus.

L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde va tenuto distinto dall’obbligo vaccinale, a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori di interesse sanitario, nonché di tutti i soggetti (anche esterni) che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.

SFERA APPLICATIVA

 

Con particolare riferimento al settore privato, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolge un’attività lavorativa in tale settore (comprese, nell’ambito del lavoro domestico, colf, badanti, baby sitter e tutte le altre figure professionali previste dal CCNL 8 settembre 2020) è tenuto, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Destinatari dell’obbligo sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariatoanche sulla base di contratti esterni.

ESCLUSIONE

Non rientrano tra gli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

 

Ai datori di lavoro spetta l’onere della verifica del rispetto delle suddette prescrizioni obbligatorie, che ricade contemporaneamente anche sui datori dei soggetti esterni (ad esempio nell’ipotesi di appalto). Infatti, nel caso di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche ed ai luoghi in cui sia effettuata un’attività nel settore privato, la verifica va compiuta anche dal rispettivo datore di lavoro.

Entro il 15 ottobre 2021 i datori devono provvedere alla definizione delle proprie modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass da parte dei lavoratori, anche a campione. A riguardo, i controlli sono da effettuarsi in via prioritaria (ove possibile) al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Inoltre, vanno individuati dal datore, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

La verifica di tale certificazione è effettuata attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’applicazione normativamente prevista (App VerificaC19), che permette unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni alla base dell’emissione.

MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

 

lavoratori, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

In ogni caso non ci sono conseguenze disciplinari ed è fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non spettano la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore può decidere per la sospensione del lavoratore

  • per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque
  • per un periodo non superiore a 10 giornirinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza).

REGIME SANZIONATORIO

 

Nell’ipotesi di violazione degli adempimenti da parte del datore, nonché di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative.

 

Violazione

Sanzione

Datore

Obblighi di controllo dell’accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlli

Da 400 a 1.000 euro

Lavoratore*

Mancato possesso o mancata esibizione, a richiesta, della certificazione per l’accesso al luogo di lavoro

Da 600 a 1.500 euro

(*) A carico del lavoratore restano ferme le eventuali conseguenze disciplinari secondo il rispettivo ordinamento di settore.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni. A tal fine, infatti, si avvale delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

FAC SIMILE LETTERA AI DIPENDENTI

FAC SIMILE DELEGATO AL CONTROLLO

DECRETO LEGGE

CARTELLO A4

 

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