IMPRESE COMMERCIANTI ARTIGIANI MESE DI MAGGIO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

IMPRESE COMMERCIANTI ARTIGIANI MESE DI MAGGIO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, il Decreto in esame prevede all’art. 25 il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.

In particolare il contributo spetta:

  • ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR nonché ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, o compensi non superiori a € 5 milioni nel 2019;
  • a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni / prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:

– ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019;

– ai soggetti che “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza …”.

 

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

  • ai soggetti che hanno cessato l’attività al 31.3.2020;
  • agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR;
  • ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dai citati artt. 27 e 38, DL n. 18/2020 (professionisti iscritti a gestione separata);
  • ai lavoratori dipendenti;
  • ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

 

Ricavi / compensi 2019  – Percentuale applicabile

  • non superiori a € 400.000  – 20%
  • superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000  – 15%
  • superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 – 10%

 

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:

O € 1.000 per le persone fisiche;

O € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario /postale intestato al soggetto beneficiario.

Categorie: Bandi e contributi