Nelle more dell’introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità (previsto dalla Legge delega per la riforma fiscale), in sede di conversione in legge del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), è introdotta, per il 2024, una indennità una tantum (c.d. bonus Natale) pari a 100 euro netti (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro) a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti oggettivi (reddito complessivo non superiore a 28.000 e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti) e soggettivi (presenza del coniuge e di almeno un figlio fiscalmente a carico). L’indennità va erogata dal datore di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta da parte del lavoratore il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il datore di lavoro recupera il credito derivante dall’anticipo dell’indennità, nel Mod. F24 (con il codice tributo che verrà appositamente istituito), a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.
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Lavoro