Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto (DM 18/2025) che attua l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali che ha definito, tra l’altro, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.
Entro il 31 marzo, quindi, le imprese interessate dalla disposizione dovranno dotarsi delle polizze contro i danni causati dalle calamità naturali, conformi, nel contenuto, a quanto disposto dal decreto.
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese indipendentemente dal fatto che abbiano sede legale in Italia o all’estero, purché operino con una stabile organizzazione in Italia, ad esclusione delle imprese agricole per le quali opera lo specifico Fondo mutualistico nazionale.
L’obbligo è di stipulare un’assicurazione per proteggere gli immobili e i beni strumentali da danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, tra cui terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’articolo 1 del DM stabilisce che l’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali “a qualsiasi titolo impiegate”. Questo significa che devono essere assicurati non solo gli immobili di proprietà dell’impresa, ma anche quelli utilizzati in leasing, locazione o comodato, gli impianti e macchinari, le attrezzature industriali e commerciali.
I premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente. Si precisa che si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si terrà conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. I testi delle polizze dovranno recepire le previsioni del decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
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