Si riporta un’esame sintetico delle principali novità in tema di bilancio di esercizio, imposte dirette ed altre disposizioni, relative a Società, Imprese e Professionisti contenute nella Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022), nonché altre novità dal 01/01/2023.
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Modifiche al regime forfetario (art. 1 comma 54)
La Legge di Bilancio 2023 modifica il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190, in vigore dal 01.01.2023, disponendo:
- l’incremento da 65.000 a 85.0000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo per tutti i contribuenti;
- la fuoriuscita a partire dall’anno successivo nel caso in cui i ricavi superino gli 85.001 euro ma restino entro i 100.000 euro.
- la fuoriuscita immediata dal regime di vantaggio nel caso in cui, nel corso dell’anno, i ricavi o compensi superino il limite di 100.000 euro.
A seguito delle modifiche introdotte, per accertare l’applicabilità del regime forfetario a partire dal 2023 occorre:
- considerare il nuovo limite di 85.000 euro facendo riferimento ai ricavi/compensi relativi all’esercizio precedente (2022);
- computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.
Nel caso in cui l’attività nell’esercizio precedente non è stata esercitata per l’intero anno, allora il nuovo limite dovrà essere ragguagliato ad anno.
Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata (art. 1 comma 276)
L’ambito operativo del regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori, di cui all’art. 18 del DPR 600/73, è ampliato a decorrere dal 01.01.2023. Questo regime sarà adottato naturalmente qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:
- 000 euro (400.000 euro fino al 31.12.2022) per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 000 euro (700.000 euro fino al 31.12.2022) per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, vengono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Imprese con attività miste CON distinta annotazione dei ricavi |
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Attività |
Ricavi attività prevalente 2022 |
Ricavi complessivi 2022 |
Contabilità da adottare nel 2023 |
Prestazioni di servizi |
Fino a € 500.000 |
Fino a € 800.000 |
Semplificata |
Oltre € 800.000 |
Ordinaria |
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Oltre € 500.000 |
—- |
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Altre Attività |
Fino a € 800.000 |
Fino a € 800.000 |
Semplificata |
Oltre € 800.000 |
Ordinaria |
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Oltre € 800.000 |
—- |
Imprese con attività miste SENZA distinta annotazione dei ricavi |
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Ricavi complessivi 2022 |
Contabilità da adottare nel 2023 |
Fino a € 800.000 |
Semplificata |
Oltre a € 800.000 |
Ordinaria |
La modifica non ha alcun rilievo per gli esercenti di arti e professioni, i quali adottano già naturalmente il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria) indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.
Flat tax incrementale (art. 1 commi 55-57)
Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario per il periodo di imposta 2023 e per il triennio precedente, viene introdotta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 15% da applicare sulla quota di reddito di impresa o di lavoro autonomo, maturato nel 2023, che eccede il reddito più elevato tra quelli dichiarati nel triennio precedente.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva, pertanto, verrà determinata dalla differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo dell’anno di imposta 2023 e il reddito di impresa o di lavoro autonomo più elevato dichiarato nei periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022. Al risultato di tale operazione dovrà essere ulteriormente decurtato un importo pari al 5 per cento del maggiore dei redditi del triennio (franchigia). In ogni caso, la base imponibile non potrà essere superiore a 40.000 euro.
La presente imposta sostituita è operativa limitatamente all’anno 2023 nell’ambito del modello Redditi PF 2024 e sarà irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta per il periodo d’imposta 2024.
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale (art. 1 comma 106)
Agli imprenditori individuali sarà consentito di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali (sia per natura che per destinazione) dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.
Concretamente, l’estromissione agevolata permette di estromettere l’immobile dal patrimonio dell’impresa, facendolo confluire in quello personale dell’imprenditore grazie al versamento di una imposta sostitutiva ai fini IRPEF e IRAP nella misura dell’8%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire in due rate:
- La prima pari al 60% entro il 30 Novembre 2023;
- La seconda pari al 40% entro il 30 Giugno 2024.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice (art. 1 commi 100-105)
Con la legge di bilancio 2023 sono state riproposte le agevolazioni fiscali temporanee per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
La norma si rivolge alle società di persone (Snc e Sas) e di capitali (Srl, Spa e Sapa), nonché alle società di fatto che svolgono attività commerciali. Possono essere destinatari delle assegnazioni o delle cessioni agevolate sia i soci persone fisiche che quelli titolari di reddito di impresa.
Le agevolazioni si applicheranno a condizione che:
- le cessioni/assegnazioni e le trasformazioni siano effettuate entro il 30 settembre 2023;
- tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
I benefici fiscali sono rappresentati da:
- un’imposta sostitutiva pari all’8% (che cresce al 10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni ceduti o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Le società interessate a tali benefici sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30.9.2023;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.
Per ciò che concerne le imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse. Non è invece prevista alcuna agevolazione ai fini Iva.
Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – ammortamento dei fabbricati strumentali (art. 1 commi 65-71)
Per le imprese che esercitano l’attività del commercio di prodotti di consumo al dettaglio viene incrementata l’aliquota massima di ammortamento deducibile del fabbricato strumentale utilizzato per l’esercizio dell’attività. L’aliquota di ammortamento massimo passa dall’attuale 4% al 6%.
Potranno beneficiare di tale agevolazione le imprese che svolgono attività riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10; 47.11.20; 47.11.30; 47.11.40; 47.11.50; 47.19.10; 47.19.20; 47.19.90; 47.21; 47.22; 47.23; 47.24; 47.25; 47.26; 47.29.
La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.
Crediti di imposta
Credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – proroga per il primo trimestre 2023
I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.
Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:
- 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
I crediti d’imposta sono utilizzabili sia in compensazione, nel modello F24 entro il 31.12.2023, sia mediante integrale cessione del credito stesso, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.
Credito di imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca
Viene inoltre riconosciuto un credito di imposta alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61) pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre dell’anno 2023.
Il credito di imposta relativo al terzo trimestre 2022 è utilizzabile alternativamente:
- in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023;
- cedendolo, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali – proroga
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022 e per i quali a tale data il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la legge di bilancio 2023 proroga dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine ultimo per la consegna del bene per poter beneficiare del credito d’imposta beni strumentali.
Gli investimenti in beni materiali (Allegato A) prenotati entro 31.12.2022 e consegnati entro il 30.09.2023 beneficeranno di un credito d’imposta pari al:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Si ricorda che il credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 (materiali e immateriali) prosegue anche per l’anno 2023 ma con aliquote ridotte. Viceversa, termina il credito d’imposta riconosciuto per l’investimento in altri beni strumentali (materiali e immateriali).
Gli investimenti in beni materiali 4.0(Allegato A) avvenuti nell’esercizio 2023 beneficeranno di un credito di imposta pari al:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Mentre gli investimenti in beni immateriali (Allegato B) avvenuti nell’esercizio 2023 beneficeranno di un credito di imposta pari al 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive – proroga
Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro.
Legge Sabatini
Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023.
Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante
Dal 01.01.2023 il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi è stato innalzato a 4.999,99 euro (soglia di 5.000,00 euro).
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte
Permane l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito o prepagate) a prescindere dall’importo della transazione da parte di tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali.