In sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” sono state introdotte alcune novità, tra cui la rimessione in termini per i soggetti che hanno aderito alla c.d. “rottamazione-quater” e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
Al fine di usufruire della “riapertura” è richiesta la presentazione, entro il 30.4.2025, di un’apposita domanda, avente ad oggetto il debito scaduto entro il 2024. II pagamento di quanto dovuto va effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31.7.2025;
- in un massimo 10 rate, di cui le prime 2 scadenti il 31.7 e 30.11.2025 e le successive il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.
Merita evidenziare che con la presentazione della domanda si determina, in capo all’Agente della riscossione, l’immediata preclusione all’avvio di nuove azioni esecutive e all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi / ipoteche, nonchè la sospensione delle azioni già in corso. É pertanto opportuno presentare quanto prima la domanda al fine di “anticipare” l’efficacia di tali benefici.