L’art. 6 del D.L. 193/2016 (cosiddetto Decreto Fiscale) prevede la possibilità per il contribuente di procedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.
Il primo aspetto che merita di essere evidenziato è che la definizione agevolata non riguarda tutte le cartelle di pagamento, ma solo quelle riferite ad un determinato intervallo temporale: ossia i ruoli affidati all’agente della riscossione negli anni 2000 – 2015.
Per ciò che attiene l’ambito oggettivo della disposizione, non si prevede in dettaglio le tipologie di imposte che rientrano nel perimetro della definizione agevolata, ma si elencano quelle escluse. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
· i ruoli con l’Iva all’importazione;
· al pari delle somme dovute per aiuti di Stato o quelle per danni erariali;
· le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna;
· le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
Rientrano dunque nel perimetro applicativo della norma i ruoli concernenti le imposte, l’IVA, i contributi previdenziali e assistenziali, i tributi comunali, quelli concernenti le violazioni del codice della strada.
Va altresì rilevato che per procedere alla definizione agevolata il contribuente dovrà procedere a versare:
· le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (a titolo di imposte e tributi, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail);
· gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
· gli aggi (del 6% o dell’8% a seconda del periodo cui si riferisce la cartella). Su tale aspetto va evidenziato che l’aggio va calcolato solo sulla quota capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
· le spese per le procedure esecutive;
· le spese di notifica della cartella di pagamento.
I vantaggi per il contribuente consistono dunque nel poter evitare il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Dunque risulterà particolarmente vantaggiosa in tutti quei casi in cui il ruolo si compone principalmente di sanzioni (ad esempio la mancata compilazione relativa al quadro RW dove vengono dichiarati i redditi esteri), ovvero le sanzioni rappresentano una componente rilevante.
Per accedere alla definizione agevolata è necessario presentare apposita istanza, entro il giorno 23 gennaio 2017, su apposito modulo che sarà disponibile sul sito di Equitalia a partire dal 07 novembre 2016.
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