LEGGE DI BILANCIO 2018: ASSUNZIONI INCENTIVATE DI GIOVANI per il triennio 2018-2020

LEGGE DI BILANCIO 2018: ASSUNZIONI INCENTIVATE DI GIOVANI per il triennio 2018-2020

A partire dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1 commi da 100 a 115) è istituito un nuovo incentivo all’occupazione giovanile, per un periodo massimo di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni compiuti), alle seguenti condizioni:

-che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Per quanto concerne periodi di lavoro svolti mediante contratto di apprendistato, è possibile fruire dell’esonero se il rapporto non sia proseguito in un contratto a tempo indeterminato.

-limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età (ovvero fino a 34 anni e 364 giorni compiuti).

 

L’importo dell’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 euro annui.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

 

In caso di trasformazione, a decorrere dalla data successiva di entrata in vigore della Legge di Bilancio, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetterà l’incentivo, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.

 

L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

 

L’incentivo non trova inoltre applicazione per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall’ordinamento.

 

Si ricorda inoltre che i datori di lavoro interessati devono rispettare i criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 (es. possesso del DURC).

 

Si attende la Circolare Operativa dell’INPS per ulteriori chiarimenti in merito.

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