L’obbligo di formazione e aggiornamento per tutti i lavoratori

L’obbligo di formazione e aggiornamento per tutti i lavoratori

La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori(siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato)  l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro; per i soli collaboratori famigliari, la formazione è facoltativa.
Tale formazione deve essere impartita entro 60 giorni in occasione dall’assunzione.
La normativa prevede un’articolata attività di formazione ed aggiornamento per i lavoratori di tutti i settori, in particolare, la norma prevede che in fase di nuova assunzione o del cambio di mansioni o in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione.

Ogni lavoratore deve essere sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (da 4 a 12 ore), definita dal settore economico di appartenenza dell’azienda (codice ATECO) e dalla classe di rischio individuato dalla stessa azienda/attività sul proprio obbligatorio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).
La suddetta formazione ha validità per 5 anni dalla data di eesecuzione. Decorso tale periodo di tempo, sarà necessario provvedere ad aggiornare la formazione suddetta con la frequenza di un corso di 6 ore.
Tale formazione, prevista nell’Accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria, non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I., ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.
Al fine di permettere a tutti le imprese associate di adempiere alle disposizioni obbligatorie, la nostra struttura organizza, a partire dal mese di febbraio, specifici corsi di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le schede di iscrizione e di aggiornamento sono disponibili ai link sottoriportati
Ricordiamo che, in caso di riscontrate irregolarità da parte degli organi ispettivi per la mancata formazione di un lavoratore, a carico del datore di lavoro sono previste pesanti sanzioni penali o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la nostra Area “Formazione” – Giacomo Tasselli, Tel.0542/619665 – utilities@ascomimola.it .

Scheda di adesione al Corso di Formazione Scheda di adesione al Corso di Formazione

 

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