A fronte delle sempre maggiori segnalazioni di controlli da parte degli enti competenti, riportiamo di seguito un breve memorandum sul trasporto di rifiuti in discarica.
Definiamo intanto cosa si intende per rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
SOGGETTI OBBLIGATI
Tutte le imprese che intendono trasportare i rifiuti prodotti dalla propria attività in discarica, sono soggette all’obbligo di iscrizione ad una categoria denominata: trasporto rifiuti in conto proprio.
Si tratta di una semplificazione ed agevolazione rispetto al testo Unico Ambientale (comma 8 dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006) che consente al produttore iniziale di poter trasportare e conferire presso impianti autorizzati i propri rifiuti, provenienti da attività dell’impresa, diventando così “gestore in proprio”.
I rifiuti prodotti e trasportabili sono identificabili attraverso il Catalogo CER.
IL CATALOGO CER
Il CER, o Codice Europeo dei Rifiuti, è il sistema di classificazione dei rifiuti secondo la normativa vigente; il Catalogo dei CER è periodicamente aggiornato e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
Ogni codice CER è un codice di 6 cifre riunite in coppie: la prima coppia è detta “capitolo” e rappresenta la categoria generale che viene identificata sulla base del processo produttivo che ha dato origine al rifiuto, mentre le successive permettono un’identificazione più precisa della tipologia.
Quando un rifiuto è considerato pericoloso, il corrispondente codice CER presenta un asterisco al termine della numerazione.
L’obbligo dell’attribuzione del codice CER spetta al produttore del rifiuto, che deve individuare la corretta tipologia del rifiuto partendo dalla conoscenza del procedimento produttivo che mette in atto.
TRASPORTO DEI RIFIUTI
Relativamente alla tipologia dei rifiuti ammessi al trasporto, essi devono essere attinenti l’attività esercitata dall’impresa (in base ai codici ATECO/ISTAT indicati nella propria visura camerale); non potranno essere autorizzati i trasporti di rifiuti di provenienza prettamente urbana (CER presenti nel Capitolo 20), perché, non riconducibili a rifiuti il cui processo produttivo è speciale.
Per semplificare: le operazioni di trasporto sono autorizzate se “costituiscono parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”; si tratta cioè di imprese che, pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.
In assenza di questo requisito le imprese che intendono trasportare i rifiuti decadenti dalla propria attività dovranno ricorrere, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti trasportati, alle procedure ordinarie o semplificate di iscrizione.
In ogni caso, non è ammessa l’iscrizione per il trasporto in conto proprio di RAEE (Rifiuti provenienti da attrezzature elettriche ed elettroniche), per i quali si ha l’obbligo di una specifica iscrizione e per rifiuti contenenti amianto.
Per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi non esiste alcun limite quantitativo, mentre per i rifiuti speciali pericolosi viene limitata a 30 Kg/litri al giorno
ISCRIZIONE ALL’ALBO
Per potere svolgere ottenere tale agevolazione è indispensabile iscriversi alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sede dell’Emilia Romagna, situato presso la sede della Camera di Commercio di Bologna.
I mezzi iscritti devono essere di proprietà, in locazione finanziaria, o in comodato d’uso esclusivo.
Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientale è previsto il versamento del diritto annuale di € 50,00 – che l’impresa iscritta deve versare, entro il 30 aprile di ciascun anno di competenza.
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Il registro di carico e scarico dei rifiuti costituisce infatti prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento, mentre il formulario di identificazione dei rifiuti è un documento di accompagnamento al trasporto.
Chi deve tenere il Registro di Carico e Scarico Rifiuti?
Hanno l’obbligo di tenere un Registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti:
1) i produttori:
- a) di rifiuti speciali pericolosi
- b) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali (quali: idraulica, elettrica, impiantistica, giardinaggio, falegnami, e produzione)
- c) di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento , di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque ….,
2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale
3) chi effettua attività di recupero e smaltimento
Chi non deve tenere il Registro di Carico e Scarico Rifiuti?
1) i produttori
- a) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione , costruzione, scavo, attività commerciale, servizio, sanitarie, attività agricole ed agro- industriali ( art. 2135 C.C.)
- b) le imprese agricole di cui all’art 2135 del C.C. che producono rifiuti pericolosi
- c) i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ateco 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi
2) i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante , limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266 c.5 D.Lgs. 152/2006)
Dove deve essere tenuto il Registro di Carico e Scarico Rifiuti?
Il registro deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano l’attività di raccolta e trasporto e dei commercianti e degli intermediari di rifiuti.
Per quanto tempo deve essere conservato il Registro di Carico e Scarico Rifiuti?
Il registro deve essere conservato per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. Gli impianti di smaltimento dei rifiuti (discariche, inceneritori, ecc.) devono invece conservare i registri a tempo indeterminato e, al termine dell’attività, devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo smaltimento in discarica.
Entro quanto tempo deve essere effettuata la registrazione dei conferimenti di rifiuti effettuati nel Registro?
- a) per i produttori, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
- c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
- d) per i commercianti e gli intermediari entro due giorni lavorativi almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.
IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Il formulario di identificazione dei rifiuti (cosiddetto FIR) è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.
Il FIR è uno dei tre strumenti – insieme al MUD, (cioè il modello unico di dichiarazione ambientale) e al registro di carico e scarico dei rifiuti – finalizzati a controllare e, per certi versi contabilizzare, il flusso della produzione dei rifiuti speciali.
La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non necessita di compilazione del FIR.
I formulari di identificazione dei rifiuti, prima di essere utilizzati, dovranno essere presentati presso la propria C.C.I.A.A. di competenza o presso la filiale delle Agenzie delle Entrate, per essere vidimati.
Mentre i registri di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere presentati e vidimati solo presso la propria C.C.I.A.A. di competenza.
SANZIONI
Le sanzioni per l’inadempienza dell’iscrizione all’Albo dei Gestori sono pesanti:
1) pena dell’arresto da tre mesi a un anno, o dell’ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) pena dell’arresto, da sei mesi a due anni, e ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro, se si tratta di rifIuti pericolosi.
La nostra struttura è a Vostra disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni e supporto all’eventuale necessaria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali