Mud 2018 – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Mud 2018 – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Scadrà il 30 aprile prossimo con riferimento al 2017 (D.P.C.M. 28 dicembre 2017), il termine ultimo per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Mud).

Novità

Le novità principali che vengono introdotte sono le seguenti:

  • Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate, e capacità complessiva autorizzata.
  • Il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull’utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica”.

 

Nuove modalità di Comunicazione e Trasmissione

La Comunicazione Rifiuti deve essere compilata tramite software messo a disposizione da Unioncamere o reso disponibile sul sito http://mud.ecocerved.it.

I soli produttori iniziali che producono nella propria Unità Locale non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata (come specificatamente indicato successivamente).

 

La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire esclusivamente via telematica: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico.

 

Soggetti

Schematizziamo di seguito i soggetti, il tipo di dichiarazione e la modalità di dichiarazione:

Cattura

 

Ricordiamo che l’obbligo riguarda

Per la Comunicazione Rifiuti speciali:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
  • Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Per la Comunicazione Veicoli Fuori Uso:

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento (autodemolizione, rottamazione e frantumazione) dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione veicoli fuori uso le Unità locali che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Per la Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Per la Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:

  • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

Per la Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

 

Per tutti i soggetti qui sopra riportati è FATTO OBBLIGO smaltire i rifiuti prodotti o ricevuti da terzi entro un anno dalla produzione/presa in carico. Oltre tale data l’azienda può incorrere in sanzioni dovute al mancato rispetto della normativa vigente.

 

Comunicazione Rifiuti Semplificata

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD che nella propria Unità Locale producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

L’operatività del sito web per il MUD Semplificato 2018 è cambiata rispetto all’anno scorso e non è più possibile compilare a mano la Comunicazione Rifiuti semplificata nè inviarla tramite spedizione postale.

Il dichiarante deve seguire i seguenti passaggi:

  1. accedere al portale ecocerved.it, compilare la comunicazione e stamparla;
  2. riportare la firma autografa sulla stampa della comunicazione MUD di cui al punto 1 e trasformarla in un documento elettronico in formato PDF;
  3. creare, con scansione, un solo documento elettronico in formato PDF (chiamandolo, ad esempio mud2017.pdf) contenente:
  4. la copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata di cui al punto 2,
  5. la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla Camera di commercio competente,
  6. la copia del documento di identità del sottoscrittore (a meno che il file PDF unico ottenuto dalla scansione venga firmato digitalmente con la firma elettronica);
  7. trasmettere via PEC all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.itil file unico in formato PDF di cui al punto 3.

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

La scadenza per l’invio è il 30 aprile 2018. Si allega la Guida MUD Semplificato 2018

 

Appuntamento

Per meglio organizzare il servizio, fin da ora, è possibile prendere appuntamento per la compilazione e l’invio della dichiarazione. Sarà possibile prendere appuntamento entro il 20 aprile 2018 per la corretta trasmissione successiva dei dati.

Al fine di ottimizzare il servizio e l’appuntamento, viene fornito un prospetto di riferimento in excel per i rifiuti prodotti, ricevuti e/o conferiti. Si prega di utilizzare il modello excel qui scaricabile, personalizzabile, per facilitare la compilazione dei dati e ridurre i tempi di elaborazione della dichiarazione medesima

Riportiamo di seguito anche il costo del servizio:

  • Scheda anagrafica €. 77,50
  • Scheda rifiuti €. 35,50 per ogni singolo rifiuto
  • Scheda trasportatore €. 9,50
  • Scheda destinatario €. 9,50
  • Se destinatario e trasportatore sono gli stessi solo €. 9,05 globali
  • Il diritto di segreteria, per la trasmissione telematica, è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni.

Per le aziende che provvedono autonomamente alla produzione del mud e richiedono la sola trasmissione dei dati, viene chiesto un contributo di €. 35,00 esclusi i diritti di segreteria.

Per le aziende che ad oggi utilizzano il sistema SISTRI sono disponibili sulla propria pagina SISTRI, strumenti di supporto alla predisposizione del MUD.

A seguito della predisposizione del MUD, vi verrà trasmessa la dichiarazione in formato pdf, che ci deve essere ritornata firmata in copia cartacea in originale. Copia delle medesima documentazione deve essere mantenuta agli atti dell’azienda.

A seguito della trasmissione alla Camera di Commercio sarà nostra cura inviarvi copia del corretto invio o di altra comunicazione specifica.

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