Novità della Legge di Bilancio 2025 e Decreto Revisione IRPEF IRES

Novità della Legge di Bilancio 2025 e Decreto Revisione IRPEF IRES

OBBILGO DI TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE

E’ stato integrato l’art 108 c. 2 del tuir, al fine di stabilire che anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (ai fini del reddito di impresa e dell’irap) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i suddetti sistemi di pagamenti previsti dall’art 23 del DLgs 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Per queste spese dovrà pertanto essere verificato che in fattura sia indicato correttamente le modalità di pagamento   e sarà necessario, soprattutto per le imprese in contabilità semplificata, conservare i documenti bancari comprovanti tale modalità di pagamento.

A titolo esemplificativo per le fatture relative alla ristorazione, sarebbe opportuno che le stesse fossero pagate in modo tracciato (provvederemo in sede di registrazione qualificare correttamente suddetta spesa tra le spese di rappresentanza, ospitalità clienti,  vitto e alloggio).

PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITA’ E I COMPONENTI ESCLUSI DALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO.  OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI TRASFERTA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

A partire dal 01/01/2025, (nell’ambito del Decreto c. “Revisione Irpef-Ires”) emanato in attuazione della riforma fiscale, ha riscritto le disposizioni riguardanti la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In particolare, dopo aver introdotto il concetto di omnicomprensività dei componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo sono state definite le seguenti espresse fattispecie non rilevanti per la determinazione del reddito e con contestuale indeducibilità del costo di predette spese da parte del professionista:

  • Contributi previdenziali integrativi (a conferma il trattamento applicabile nella previgente disciplina)
  • i rimborsi spese sostenute dai professionisti e addebitati analiticamente al cliente.  Rientra tra queste le spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, sostenute dall’esercente arti e professioni per l’esecuzione de suo incarico e addebitate analiticamente al committente.  Per suddette rimborsi non viene applicata la ritenuta da parte del committente, e le spese oggetto di rimborso di conseguenza saranno indeducibili. Resta ovviamente esclusi i rimborsi forfettari (concorrono a formare il reddito e sono soggetti a ritenute).
  • Riaddebito ad altri soggetti delle spese per uso comune dell’immobile utilizzato per l’attività.

Merita evidenziare che con la legge di bilancio 2025 a decorrere dal 01/01/2025 è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità (al fine della deducibilità) delle spese alberghiere, di ristorazione e di viaggio e trasporto (taxi e noleggio conducente) addebitate analiticamente al cliente.

La citata disposizione non risulta coordinata con le nuove disposizioni in esame in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, infatti per il lavoro autonomo non avrebbe senso la tracciabilità. Tuttavia il PROFESSIONISTA (considerato l’articolo 81 del Dlgs 192/2024) dovrà attestare/dichiarare/documentare ai clienti il ricorso a mezzi tracciati per i pagamento delle spese riaddebitate a quest’ultimo. Non solo ma la tracciabilità delle spese è richiesta per la deducibilità, in capo al professionista, delle spese non rimborsate dal cliente.

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