NOVITA’ SULL’UTILIZZO DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO – Obbligo di comunicazione preventiva all’utilizzo

NOVITA’ SULL’UTILIZZO DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO – Obbligo di comunicazione preventiva all’utilizzo

Informiamo tutte le imprese associate che il decreto correttivo al Jobs Act, D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185, apporta importanti modifiche alla procedura di utilizzo dei voucher per lavoro accessorio.

In particolare, dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (dal giorno 08 ottobre u.s.), è introdotto l’obbligo da parte del committente imprenditore o professionista di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, con un sms o con la posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro contenente le seguenti informazioni: – denominazione, sede legale e codice fiscale dell’azienda – dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore – luogo della prestazione lavorativa – giorno e ora di inizio e di fine della prestazione.

L’obbligo di comunicazione non vale per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico. La procedura, invece, si applica agli imprenditori agricoli, ma con termini diversi: tali soggetti devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all’utilizzo in un arco temporale non superiore a tre giorni.

Ad oggi in mancanza di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, prudenzialmente la comunicazione dovrà essere effettuata tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti (per Bologna e provincia, la mail è dtl.bologna@pec.lavoro.gov.it mentre, per le imprese che operano in altre province, gli indirizzi PEC sono consultabili all’indirizzo www.lavoro.gov.it) dalla posta certificata dell’azienda.

Si evidenzia che per la mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui non è stato assolto l’obbligo di comunicazione.

Qualora la prestazione lavorativa si protragga oltre la fine dell’orario già comunicato si ritiene necessario effettuare, entro l’orario suddetto, una ulteriore comunicazione specificando nell’oggetto che si tratta di un integrazione di quella precedente ed evidenziando il nuovo orario di fine della prestazione.

I nostri uffici dell’area Paghe e Sindacale sono a disposizione delle imprese associate per fornire eventuali chiarimenti e precisazioni (Tel. 0542619611).

Categorie: Lavoro