NUOVI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: “DECRETO RISTORI” E “DECRETO RISTORI BIS”

NUOVI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: “DECRETO RISTORI” E “DECRETO RISTORI BIS”

Il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 c.d. “Decreto Ristori” ha introdotto ulteriori 6 settimane da collocarsi nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si precisa che, come da regole del precedente D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), i periodi precedentemente richiesti a autorizzati, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020, verranno automaticamente imputati alle nuove sei settimane. Possono accedere alle ulteriori 6 settimane i datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 18 settimane (9 settimane + ulteriori 9 settimane con dichiarazione del calo di fatturato) previste dal Decreto Agosto (che decorrevano dal 13 Luglio 2020 con termine massimo al 31 dicembre 2020); oppure i datori di lavoro la cui attività ha subito limitazioni in base al DPCM 24 ottobre 2020; in quest’ultimo caso non è previsto il contributo addizionale all’INPS, in assenza di calo del fatturato, e nemmeno il requisito di aver esaurito le precedenti 18 settimane, Il Decreto n. 149 del 9 novembre 2020, c.d. “Decreto Ristori bis” ha inoltre specificato il requisito di anzianità dei lavoratori interessati all’accesso alle nuove 6 settimane di trattamento di integrazione salariale e che pertanto devono risultare in forza alla data del 9 novembre 2020 (entrata in vigore del DL Ristori bis), ampliando così la platea dei beneficiari rispetto al Decreto Agosto (che prevedeva il requisito di anzianità alla data del 13 Luglio 2020).
Proroga del divieto di licenziamento
E’ prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento dei lavoratori per giustificato motivo oggettivo.
Sospensione dei versamenti nel mese di Novembre 2020
Il Decreto Ristori bis ha specificato che possono essere sospesi i versamenti dei contributi previdenziali INPS (escluso i contributi all’INAIL) dovuti nel mese di novembre, pertanto quelli di competenza del mese di ottobre in scadenza al 16/11/2020, per i datori di lavoro la cui attività principale è identificata con codice ATECO di cui all’Allegato 1 del decreto (es. bar e pubblici esercizi).
E’ prevista la sospensione dei versamenti IRPEF del mese di novembre solo per le attività sospese dal DPCM 3 novembre 2020 (es. piscine, palestre, sale cinematografiche) e per le attività di cui all’Allegato 2 del Decreto Ristori-bis e situate nelle c.d. “zone rosse”. La ripresa dei pagamenti sospesi, andrà effettuta, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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