Lo scorso 24 giugno è stato definito da Federalberghi nazionale un accordo integrativo con Nuovo Imaie, con il quale sono state apportate alcune modifiche all’accordo quadro del 7 maggio 2015. Con le modifiche apportate:
- il termine per il pagamento dei compensi annuali, rapportati alla rappresentatività di Nuovo Imaie (attualmente l’89,3% rispetto alla generalità degli aventi diritto), è fissato al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, anziché il 1° luglio;
- per i pagamenti effettuati oltre il 31 ottobre ed entro il 31 dicembre, l’importo dovuto è maggiorato del 15%;
- i rifugi montani vengono equiparati agli alberghi 1 stella
- è prevista la riapertura dei termini per il pagamento delle annualità pregresse, relativamente al periodo dal 15 luglio 2009 al 31 dicembre 2014, ferma restando l’applicazione di un trattamento meno favorevole rispetto a quello riconosciuto a chi ha versato lo scorso anno i compensi nei termini previsti.
Per il periodo precedente il 15 luglio 2009, il compenso è di competenza di Imaie in liquidazione. Anche in questo caso, coloro che non hanno versato il compenso dovuto potranno ancora regolarizzare la loro posizione.
Di seguito, forniamo le indicazioni necessarie per il calcolo ed il pagamento.
periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015
I compensi rimangono invariati rispetto allo scorso anno. La tabella allegata contiene la misura del compenso dovuto al Nuovo Imaie per l’anno 2015, rapportato ai seguenti parametri:
- dimensione della struttura ricettiva (n. di camere);
- classificazione (n. di stelle);
- rappresentatività di Nuovo Imaie;
- durata del periodo di apertura (con una riduzione che, a seconda dei casi, può essere del 25%, 50% o 75%);
- rapporto associativo (per i soci Federalberghi è previsto un ulteriore sconto del 15% nonché l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria).
A titolo esemplificativo, un albergo ad apertura annuale che sia associato a Federalberghi ed abbia 3 stelle e 40 camere dovrà pagare circa 40 euro, che si riducono a 10 euro per una struttura che, a parità di condizioni, sia stata aperta al pubblico per meno di 90 giorni.
In caso di adempimento oltre il termine, l’importo da pagare dovrà essere maggiorato del 15% se il pagamento avviene entro due mesi dalla scadenza, e cioè entro il 31 dicembre 2016.
periodo 15 luglio 2009 – 31 dicembre 2014
Per chi non avesse provveduto lo scorso anno, per il periodo che va dal 15 luglio 2009 (data di costituzione del Nuovo Imaie) al 31 dicembre 2014, è stato previsto il pagamento di una cifra transattiva forfettaria, evitando in tal modo, in sede di possibile contenzioso, la condanna a pagare il compenso per tutto il periodo non prescritto.
Il relativo importo, commisurato al compenso previsto dalla tabella relativa al 2015, è il seguente:
- pagamento entro il 31 ottobre 2016: tre annualità per i soci Federalberghi, quattro annualità per i non soci;
- pagamento entro il 31 dicembre 2016: quattro annualità per i soci Federalberghi, cinque annualità per i non soci.
Per le aziende che abbiano svolto la propria attività solo per una parte del periodo 15 luglio 2009 – 31 dicembre 2014 (es. attività stagionali, attività avviate dopo il 15 luglio 2009, altri periodi d’inattività, etc.) gli importi di cui sopra vengono proporzionalmente ridotti. Nessun importo è dovuto da aziende che non abbiano svolto alcuna attività durante il periodo 15 luglio 2009 – 31 dicembre 2014.
periodo precedente il 15 luglio 2009
Sempre per chi non avesse provveduto lo scorso anno, per il periodo precedente il 15 luglio 2009, il compenso è di competenza di Imaie in liquidazione. Anche in questo caso, è stato previsto il pagamento di una somma transattiva forfettaria, pari ad un’annualità della tabella allegata, che opera riferimento al 100% del mercato, in quanto l’istituto a quel tempo deteneva il monopolio della rappresentanza. La misura del compenso raddoppia se il pagamento avviene oltre il termine del 31 ottobre 2016.
Nel caso in cui la struttura ricettiva abbia operato, nel periodo dal 1° giugno 2005 al 14 luglio 2009 per meno di 24 mesi, anche non consecutivi, l’importo è ridotto della metà. Nessun importo è dovuto da aziende che non abbiano svolto alcuna attività durante il suddetto periodo.
come si paga
Al fine di contenere gli oneri burocratici a carico delle imprese, Federalberghi ha chiesto ed ottenuto l’unificazione delle procedure e dei termini per il pagamento dei compensi dovuti al Nuovo Imaie e ad Imaie in liquidazione.
Le aziende possono versare quanto dovuto ai due enti effettuando un unico bonifico, sul conto corrente bancario IBAN IT 98 E 03069 05036 1000 0000 1355, intestato a Format s.c.a r.l. – servizi di riscossione, indicando nella causale il numero di codice fiscale e la denominazione della struttura ricettiva nonché il comune in cui la stessa è ubicata.
L’ordine di bonifico quietanzato, insieme ad una dichiarazione che elenca analiticamente le somme pagate ed attesta il diritto ad usufruire delle riduzioni spettanti ai soci del sistema Federalberghi, devono essere inviati a mezzo telefax al n. 0662275444 il giorno stesso del pagamento. Copia di entrambi i documenti deve essere conservata in azienda ed esibita in caso di controllo degli organi di vigilanza.
Segnaliamo che il sito per il calcolo dei compensi e la stampa della dichiarazione di iscrizione a Federalberghi è www.nuovoimaie.federalberghi.it.