NUOVO REGIME FORFETTARIO

NUOVO REGIME FORFETTARIO

Dal 1° gennaio 2015 non è più possibile scegliere il nuovo regime dei minimi e delle nuove iniziative produttive. L’accesso a questi regimi è stato definitivamente precluso, ed è possibile accedere esclusivamente al nuovo regime forfetario. Il reddito non deve più essere determinato analiticamente, cioè effettuando la differenza tra i compensi ed i costi effettivi, ma esclusivamente in base a criteri di tipo forfetario. Sono previsti specifici coefficienti di redditività variabili a seconda della tipologia di attività esercitata individuata facendo riferimento al proprio codice attività ( codifica ATECO 2007) .

Tuttavia ha previsto, con riferimento al regime dei minimi e delle nuove iniziative produttive, una fase transitoria che consentirà di fruirne ancora esclusivamente per i contribuenti che ne beneficiavano fino al 31 dicembre 2014. In buona sostanza sia il regime dei minimi, che il regime delle nuove iniziative produttive continueranno a manifestare i loro effetti fino ad esaurimento.

Dopo la fine di questa lunga fase transitoria, l’unico regime ammesso sarà quello forfetario previsto dalla legge di Stabilità del 2015.

Il legislatore ha comunque agevolato i soggetti che, avviano una nuova attività. Le disposizioni in rassegna prevedono in tal caso la riduzione di 1/3 del reddito imponibile, cioè determinato con criteri di tipo forfetario. Tuttavia tale possibilità è limitata alle sole ipotesi in cui, oltre ad avviare una nuova iniziativa, il contribuente non abbia svolto negli ultimi tre anni un’attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare. Inoltre la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di un’attività già svolta in passato dallo stesso contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente, o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente esercitata consista nella pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o della professione.

I predetti requisiti, diversamente dal regime dei minimi, non sono più necessari per fruire del nuovo regime forfetario, ma semplicemente per beneficiare della riduzione del reddito imponibile nella misura di un terzo.

Il legislatore ha inteso così “premiare” l’avvio di una nuova attività attraverso una riduzione della base imponibile, a condizione, però, che il requisito della “novità” sia effettivo.

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