Con la pubblicazione della Legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha convertito il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, e il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, sono state introdotte importanti novità per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Per loro, a partire dal 1° ottobre 2024, diventa obbligatorio il possesso della patente a crediti per continuare ad operare nei cantieri stessi.
La patente a crediti è uno strumento di controllo e monitoraggio del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Funziona come un sistema di valutazione a punti, assegnati alle imprese e ai lavoratori autonomi in base alla conformità e all’adozione di buone pratiche di sicurezza.
Il punteggio iniziale di 30 crediti può essere aumentato o ridotto in base al comportamento dell’impresa:
- incrementi derivano da azioni migliorative, come certificazioni aggiuntive, investimenti in tecnologie per la sicurezza o formazione extra per i lavoratori;
- decurtazioni avvengono in caso di violazioni delle norme, omissioni di obblighi essenziali (es. mancata formazione o valutazione dei rischi) o incidenti gravi sul lavoro.
Questo sistema mira a premiare le imprese più virtuose e a garantire un miglior livello di sicurezza nei cantieri, riducendo il rischio di incidenti e promuovendo una cultura della prevenzione.
TEMPISTICHE
Il portale sarà operativo dal 1° ottobre 2024, ma fino al 31 ottobre 2024, le imprese possono operare presentando un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è disponibile al seguente link:
Dal 1° novembre 2024, sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale per poter continuare a operare nei cantieri.
REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE
Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- regolarità contributiva (DURC valido);
- regolarità fiscale (certificazione fiscale, ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997);
- formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto;
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.
COME RICHIEDERE LA PATENTE
La richiesta della patente può essere presentata dai seguenti soggetti:
- il legale rappresentante dell’impresa;
- il titolare, nel caso di lavoratori autonomi;
- soggetti delegati, come consulenti del lavoro, associazioni di categoria, commercialisti, avvocati e CAF o altri professionisti autorizzati con delega formale da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.
La patente deve essere richiesta attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, utilizzando le credenziali SPID o CIE.
Passaggi principali
- accesso al portale tramite SPID o CIE;
- compilazione della domanda, inserendo le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente.
PUNTEGGIO DELLA PATENTE E MODALITÀ DI INCREMENTO
Al rilascio della patente, verranno assegnati 30 crediti. Il punteggio può essere aumentato fino a 100 crediti attraverso una serie di azioni e certificazioni, tra cui:
- storicità dell’Azienda;
- certificazioni aggiuntive (es. SGSL, modelli organizzativi ex art. 30 del D. Lgs. 81/2008);
- formazione supplementare per i lavoratori;
- investimenti in tecnologie avanzate per la sicurezza.
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE
In caso di gravi infortuni sul lavoro, come la morte o l’inabilità permanente di un lavoratore, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Se vengono riscontrate false dichiarazioni o altre violazioni gravi, la patente può essere revocata. Dopo 12 mesi dalla revoca, sarà possibile richiedere una nuova patente.
DECURTAZIONE DEI PUNTI
La patente a crediti è soggetta a decurtazioni in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza, come riportato nell’Allegato I-bis della Legge 29 aprile 2024, n. 56. Ecco alcuni esempi di violazioni che comportano la perdita di crediti:
- omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): -5 crediti;
- omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: -3 crediti;
- omessa formazione e addestramento dei lavoratori: -2 crediti;
- infortuni sul lavoro causati da gravi violazioni delle norme di sicurezza: da -5 fino a -20 crediti, a seconda della gravità.
Se il punteggio della patente scende al di sotto di 15 crediti, l’impresa non potrà più operare nei cantieri. In caso di più violazioni, la decurtazione massima non supererà il doppio della violazione più grave.
Operare in cantiere senza patente, o con meno di 15 crediti, comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro.
VERIFICA DELLA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI E SANZIONI
PER IL COMMITTENTE E IL RESPONSABILE DEI LAVORI
Il Committente e il Responsabile dei Lavori sono obbligati a verificare il possesso della patente a crediti o del documento equivalente per tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che operano nel cantiere, anche nei casi di subappalto.
Il Committente o il Responsabile dei Lavori è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 711,92 euro e 2.562,91 euro, come previsto dall’articolo 157, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008.
Questi obblighi rafforzano il ruolo del committente e del responsabile dei lavori nel garantire che tutte le imprese operanti in cantiere siano in regola con i requisiti di sicurezza e qualificazione.
Vi invitiamo a verificare con attenzione i requisiti e a completare le procedure necessarie per ottenere la patente a crediti entro i termini indicati.
Confcommercio Ascom Imola è a vostra disposizione per supportarvi e rispondere ad eventuali domande o richieste di chiarimento.