Obbligo per gli amministratori di società di comunicare la PEC al registro delle imprese

Come già comunicato nelle scorse settimane, si ricorda che il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha fornito indicazioni interpretative ed operative relative all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
In base alle indicazioni fornite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’amministratore da iscrivere nel registro delle imprese deve essere distinto da quello della società.
Tale obbligo di iscrizione scatta al momento di presentazione delle nuove domande di iscrizione, in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore.
Per le imprese costituite antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025 (entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025), la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori deve avvenire entro il 30 giugno 2025.
Qualora le imprese avessero già comunicato alla competente Camera di commercio, per l’scrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.
Nel caso sia omessa la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro e, suddetta omissione, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio presso la Camera di commercio della domanda (di iscrizione ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore) presentata dall’impresa.
SOGGETTI OBBLIGATI
Rientrano nel novero dei soggetti tenuti alla comunicazione del domicilio digitale (e quindi dell’indirizzo PEC) dei propri amministratori tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale.
Sono escluse dall’obbligo le forme societarie cui non è consentita l’intrapresa di attività commerciali quali le società di mutuo soccorso. Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo i consorzi nonché le società consortili.