Omissione da parte del sostituto di imposta del versamento delle ritenute previdenziali INPS a carico del lavoratore: precisazioni sul regime sanzionatorio

Omissione da parte del sostituto di imposta del versamento delle ritenute previdenziali INPS a carico del lavoratore: precisazioni sul regime sanzionatorio

Il D.Lgs. n. 8/2016 all’art. 3, introduce la depenalizzazione del reato di appropriazione indebita per i contributi trattenuti al lavoratore e non versati, se l’importo dell’omesso versamento è inferiore ad euro 10.000 annui. Contestualmente viene introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria che viene prevista da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000 per ogni anno in cui si è verificata l’inadempienza.

Per evitare l’irrogazione della sanzione il presupposto è che il versamento delle somme avvenga entro tre mesi dalla notifica dell’accertamento della violazione da parte dell’Inps. In caso contrario l’estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà avvenire attraverso il pagamento di una somma in misura ridotta determinata in Euro 16.666,67, nei 60 gg. successivi alla scadenza dei tre mesi.

 

 

Categorie: Lavoro