L’istituto INAIL ha recentemente divulgato il nuovo modello OT24 INAIL 2019: il modello è destinato alle imprese che intendono presentare istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività.
Gli interventi, effettuati nel 2018, dovranno essere volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs.81/08).
L’”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l’articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo:
– Fino a 10 lavoratori-anno la riduzione è del 28%;
– Da 11 a 50 lavoratori-anno la riduzione è del 18%;
– Da 51 a 200 lavoratori-anno la riduzione è del 10%;
– Oltre i 200 lavoratori-anno la riduzione è del 5%.
Potranno beneficiarne, su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti) e che abbiano effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per il 2019, anno nel quale deve essere presentata la domanda, ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Gli interventi da indicare nel modulo e implementati nel 2018 non sono tra quelli obbligatori, ma rappresentano interventi di miglioramento che vanno oltre i limiti di legge.
La dichiarazione dell’azienda è soggetta a controllo a campione da parte INAIL per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Ricordiamo che il primo e fondamentale requisito per poter presentare la domanda di riduzione del tasso per prevenzione è di aver attuato tutte le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda).
Per poter verificare il suddetto requisito invitiamo gli associati interessati ad effettuare un test di autovalutazione dei prerequisiti aziendali proposto proprio dall’Istituto Inail – “cliccando” sul presente LINK
Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole Pat oggetto della domanda.
Riportiamo di seguito anche i link alla guida INAIL completa e alla domanda di riduzione del suddetto premio:
– Modello di Domanda;
– Guida alla compilazione.
Ricordiamo che il modulo di domanda dovrà essere presentato entro e non oltre il 28 febbraio 2019 esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione “Servizi Online” presente sul sito INAIL unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
Per informazioni è possibile contattare l’ “Area Amministrazione del Personale e Servizio Paghe” (Sara Tintorri – Tel. 0542/619653).