RAVVEDIMENTO OPEROSO E INTERESSI FISCALI

RAVVEDIMENTO OPEROSO E INTERESSI FISCALI

Viene estesa ai tributi locali e a tutte le entrate di natura tributaria come i contributi consortili la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.

Fino al 31 dicembre 2019 il ravvedimento operoso, per i tributi locali, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.

Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.

 

Inoltre il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.

Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

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