Il RENTRI è lo strumento, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Il RENTRI è articolato in:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.
Chi sono i Soggetti Obbligati?
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi;
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g);
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data, inoltre, la facoltà di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Principali termini e scadenze
L’articolo 13 del citato regolamento stabilisce la tempistica per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonché delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.
Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle principali scadenze.
Confcommercio Ascom Imola è a vostra disposizione per supportarvi e rispondere ad eventuali domande o richieste di chiarimento.