RENTRI – registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

RENTRI – registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di seguito riportati:

1.            gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

2.            i produttori di rifiuti pericolosi;

3.            gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

4.            i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

5.            i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (sono qua ricompresi: i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di rifiuti non pericolosi, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Le imprese si iscriveranno in maniera scaglionata sulla base di un calendario che prevede termini diversi in relazione alla tipologia del soggetto obbligato.

Le iscrizioni del primo scaglione partono il 15/12/2024 per Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti:

·              Impianti di trattamento rifiuti

·              Trasportatori e intermediari di rifiuti

·              Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

·              Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti.

VIDIMAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DEI NUOVI FORMAT CARTACEI DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Il RENTRI introduce anche nuovi moduli cartacei dei registri cronologici di carico e scarico e, a regime, un modello di gestione digitale sia dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) sia dei registri di carico e scarico.

Coloro che non devono iscriversi al RENTRI entro il 13/2/2025, potranno accedere al portale RENTRI, stampare il nuovo format cartaceo dei Registri di carico e scarico reso disponibile e richiederne la vidimazione presso la Camera di commercio della propria provincia.

La vidimazione dei Registri di carico e scarico cartacei sarà possibile dal 4/11/2024.

I nuovi modelli dei Registri di carico e scarico non potranno essere utilizzati prima del 13/2/2025, data di operatività del RENTRI. Pertanto, gli operatori non tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13/2/2025 (e quindi non rientranti nella prima finestra temporale prevista dalla normativa in materia) dovranno vidimare presso la Camera di commercio di competenza il nuovo modello di Registro di carico e scarico, prima di procedere alla prima annotazione.

OPERATORI PROFESSIONALI E GRANDI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025, si devono iscrivere al RENTRI

·              Impianti di trattamento rifiuti

·              Trasportatori e intermediari di rifiuti

·              Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

·              Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da tratta- mento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

·              Terranno il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello

·              Trasmetteranno al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

·              I Produttori emetteranno i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale e i Trasportatori restituiranno ai Produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

Dal 13 febbraio 2026

·              Emetteranno i FIR in formato digitale

·              Trasmetteranno al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

PRODUTTORI CON PIÙ DI 10 DIPENDENTI E FINO A 50 DIPENDENTI

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si devono iscrivere al RENTRI

·              Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

·              Terranno il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA competente

·              Emetteranno i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale

Dalla data di iscrizione

·              Terranno il registro di carico e scarico in formato digitale

·              Trasmetteranno al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

·              Emetteranno i FIR in formato digitale

·              Trasmetteranno al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI

·              Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

·              Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

Dal 13 febbraio 2025

·              Terranno il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA competente

·              Emetteranno i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale

Dalla data di iscrizione

·              tengono il registro di carico e scarico in formato digitale

·              trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

·              Terranno il registro di carico e scarico in formato digitale

·              Trasmetteranno al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Dal 13 febbraio 2025 devono registrarsi al RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo ma non devono iscriversi al RENTRI e non devono tenere il registro di carico e scarico

·              Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi.

·              Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti.

·              Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Si informa che sul sito RENTRI sono stati pubblicati i modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e di formulari identificativi rifiuti (FIR).

Le istruzioni per la compilazione dei registri di carico e scarico e dei FIR (Decreto direttoriale n. 251/2023) sono rimaste invariate e sono disponibili sul sito Ministeriale alla sezione Modalità di compilazione

Inoltre nell’area Ambiente DEMO è stata attivata la sezione Produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione o non ancora iscritti per consentire ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che sono obbligati ad iscriversi in un momento successivo a quello della prima scadenza (dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025), di:

·              registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornendo un set minimo di informazioni anagrafiche;

·              emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;

·              scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia).

Per venire incontro a queste novità, Confcommercio Ascom Imola ha sviluppato un servizio dedicato che guida le aziende nel processo di iscrizione al RENTRI. Non farti trovare impreparato!

Contatta ora l’Ufficio Sicurezza al 0542/619665.

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