L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto l’avvio della nuova Definizione agevolata delle cartelle (c.d. Rottamazione-quinquies), introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
In via preliminare, si ricorda che la nuova Definizione agevolata riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni, da omesso versamento di contributi previdenziali Inps (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento) nonché da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture. Inoltre, si segnala che possono rientrare nella misura, purché rientranti nelle suddette fattispecie, i debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali si è verificata la decadenza, nonché quelli relativi alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano persi i benefici. Restano invece esclusi i carichi per i quali, alla medesima data, risultano versate tutte le rate scadute.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026 tramite la sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)”.
Al fine di agevolare i contribuenti, il servizio disponibile in area riservata propone automaticamente i soli carichi rottamabili, con la possibilità di selezionare quelli di interesse.
L’agevolazione si sostanzia, dunque, nell’eliminazione di una serie di voci che, nel tempo, hanno contribuito in modo rilevante all’incremento dell’esposizione complessiva del debitore. Restano, infatti, integralmente stralciati gli importi relativi agli interessi iscritti a ruolo, alle sanzioni amministrative e tributarie, agli interessi di mora nonché all’aggio spettante all’Agente della riscossione . Tale impostazione produce un alleggerimento significativo del carico finanziario, favorendo la chiusura delle pendenze pregresse.
PAGAMENTO
Nell’ambito della procedura di definizione agevolata, la disciplina consente al debitore di individuare, in sede di presentazione dell’istanza, la modalità preferita di estinzione delle somme dovute.
Il quadro normativo offre un’alternativa tra il versamento in un’unica soluzione e il pagamento dilazionato. Nel primo caso, l’intero importo deve essere corrisposto entro il termine del 31 luglio 2026, data che rappresenta la scadenza finale per chi opta per la soluzione immediata.
In alternativa, è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di 54 quote bimestrali di pari ammontare, configurando un piano di rientro di durata complessiva pari a 9 anni. Il calendario delle scadenze è rigidamente predeterminato:
- le prime tre rate devono essere versate rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026 ;
- a partire dalla quarta rata e fino alla cinquantunesima, i pagamenti seguono una cadenza bimestrale fissa, con scadenze individuate nei giorni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, con decorrenza dal 2027 ;
- le ultime tre rate, dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, concludono il piano nel 2035 e devono essere corrisposte il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio di quell’anno .
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