SACCHETTI DI PLASTICA: NON PIU’ GRATIS DAL 1 GENNAIO 2018

SACCHETTI DI PLASTICA: NON PIU’ GRATIS DAL 1 GENNAIO 2018

UN PROVVEDIMENTO CHE INTERESSA TUTTE LE ATTIVITÀ CHE CONSEGNANO AI CLIENTI BORSE PER L’ASPORTO DEI PRODOTTI (Negozi alimentari e non alimentari, attività ambulanti, attività artigianali con vendita per asporto, bar, pasticcerie, gastronomie, ristoranti e pizzerie, chioschi, ferramente, tabaccherie e altri)

Dal 1° Gennaio 2018 le sportine di plastica per la spesa non potranno più essere omaggiate ai clienti ma saranno cedute esclusivamente a pagamento e con l’indicazione di una distinta  voce di spesa sullo scontrino fiscale o fattura. L’obbligo di far pagare le sportine e i sacchetti di plastica e di esporne la voce di acquisto distinta per ogni singola unità sullo scontrino fiscale, riguarda sia le borse monouso che quelle riutilizzabili. L’aliquota IVA applicabile alla cessione delle borse di plastica è quella del 22%. Nello scontrino fiscale che viene rilasciato al momento dell’acquisto dovrà essere indicato, distintamente, sia il costo della merce comprata sia il costo della borsa di plastica.

Restano escluse dall’obbligo della normativa in oggetto le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e di materiali diversi dai polimeri.

E’ stato riconfermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) ed è stato introdotto, come detto, il divieto di cessione gratuita degli stessi (c.d. pricing). La norma prevede e conferma la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio applicabile in caso di non rispetto delle disposizioni di legge.

La principale novità introdotta dalla norma in oggetto è lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti di plastica ultraleggeri (sotto i 15 micron di spessore), richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta) che dovranno essere ora non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased. Anch’essi poi potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento.

Ulteriori novità riguardano le informazioni che devono essere rese ai consumatori e l’apposizione di diciture identificative sulle borse fornite da parte dei produttori ai commercianti.

Per rendere più agevole la comprensione delle disposizioni, l’Ufficio Ambiente di Confcommercio Nazionale ha realizzato alcuni utili strumenti a disposizione delle imprese per difendersi dal mercato dei sacchetti “fuorilegge”:

A) un Vademecum relativo alle tipologie di borse e sacchetti da utilizzare

B) una guida per riconoscere i sacchetti effettivamente conformi e

C) un fac-simile di attestazione di conformità da far sottoscrivere ai propri fornitori di sacchetti a garanzia della fornitura a norma dei sacchetti.

Risulta che i sacchetti di plastica siano diventati un business importante per la malavita e molto spesso vengano falsificati con diciture o apposizione di marchi non rispondenti alle norme di legge. Le sanzioni nel caso di non rispetto delle nuove disposizioni possono essere molto pesanti anche nei confronti del commerciante che si è fidato del suo fornitore. È opportuno, quindi, che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al momento dell’acquisto, anche facendo firmare al proprio fornitore una dichiarazione che attesti la rispondenza dei sacchetti alle norme di legge.

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