Rammentiamo che nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione non possono essere effettuate vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
I saldi invernali del 2025 inizieranno sabato 4 gennaio, pertanto il divieto di vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti tale periodo è operante a partire dal 6 dicembre. I saldi invernali 2025 si svolgeranno dal 4 gennaio al 4 marzo.
Non è più obbligatorio comunicare al Comune l’effettuazione della vendita di fine stagione, ma rimangono in vigore le norme inerenti la pubblicità e la cartellonistica relativa a tali vendite, che potranno continuare a subire controlli da parte della Polizia Municipale. Coloro che per motivi fiscali ritengono di continuare ad effettuare tali comunicazioni sia per i saldi che per le vendite promozionali potranno chiedere informazioni a Confcommercio Ascom Imola. Infine, si rammentano le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 che ha modificato, integrandolo, il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 205/2006) particolarmente per quanto riguarda gli annunci di riduzioni dei prezzi, pratiche commerciali scorrette e sanzioni. Di seguito, una sintesi di questi aspetti. Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.
Per prezzo precedente si deve intendere il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione di prezzo. La definizione di prezzo precedentemente applicato come prezzo più basso praticato alla generalità dei consumatori è diretta ad escludere le cosiddette “offerte personalizzate” dall’alveo dei prezzi praticati da considerare. L’obbligo di indicazione del prezzo più basso è escluso per i “beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente” come i prodotti agricoli e alimentari deperibili come individuati dal DLgs 198/2021 e che sono soggetti, per via dell’imminente scadenza, a dover essere scontati con maggiore frequenza al fine di velocizzarne la vendita. In questa categoria rientrano solo quei beni come bevande o alimenti freschi o qualsiasi bene deperibile in virtù della propria composizione fisica e delle relative proprietà, conseguentemente sono da ritenersi esclusi quei beni che “scadono” soltanto nel senso commerciale, come ad esempio gli indumenti stagionali. Per i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni occorre indicare il periodo di tempo a cui il prezzo più basso fa riferimento.
Tale disposizione non si applica ai casi di “prezzi di lancio”, ovvero quelli per i quali si applica un prezzo inferiore al momento dell’immissione sul mercato. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita e senza interruzioni, l’obbligo di indicazione del prezzo più basso si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo più basso sarà il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.


