SALDI ESTIVI 2026: dal 4 luglio al 1 settembre

SALDI ESTIVI 2026: dal 4 luglio al 1 settembre

I saldi estivi di fine stagione in Emilia-Romagna avranno inizio dal primo sabato del mese di luglio, quindi dal 4 luglio 2026 e avranno una durata massima di sessanta giorni, fino al 1 settembre 2026.

ATTENZIONE: nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione non possono essere effettuate le vendite promozionali di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento (art. 22 L.R. 25/2017 “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilita per il 2018”). In caso di violazione di tali disposizioni si applicano le sanzioni previste dall’articolo 22, comma 3 D. Lgs. 114/1998 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098).

Si ricorda inoltre che la “Direttiva Omnibus” in vigore da qualche anno, fra le altre disposizioni, stabilisce di effettuare lo sconto a partire dal prezzo più basso applicato sul prodotto nell’ultimo mese di vendita. La violazione delle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo e punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000. Nello specificare alle Ditte associate che non è più obbligatorio comunicare al Comune l’effettuazione della vendita di fine stagione, ricordiamo anche che rimangono ovviamente in vigore le norme inerenti la pubblicità  e la cartellonistica relativa a tali vendite e che ci potranno eventualmente essere controlli da parte della Polizia Municipale.

Tutti gli operatori commerciali del territorio potranno rivolgersi ad uno specifico sportello di Confcommercio Ascom Imola per avere delucidazioni sulla normativa. Lo sportello risponde al numero 0542 619611 e/o, via e-mail all’indirizzo: saldi@ascomimola.it.

Sempre in occasione dei Saldi Confcommercio Ascom Imola ricorda le REGOLE DI BASE CON IL DECALOGO “SALDI TRANQUILLI”:

CAMBI la possibilità di cambiare il capo acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante. tuttavia, se il prodotto è danneggiato o non conforme (ex artt. 130 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo e successive modificazioni) scatta l’obbligo per il negoziante di: riparazione o sostituzione, entro un congruo periodo di tempo e, nel caso ciò risulti impossibile o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere siano sproporzionati la riduzione del prezzo pagato o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto (entro due anni).

PROVA DEI CAPI non c’è obbligo. E’ rimessa alla discrezionalità del negoziante (non sono più previsti obblighi di effettuare la prova dei prodotti previa disinfezione delle mani e di utilizzo delle mascherine, anche nei camerini).

PAGAMENTI le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante. Dal 30 giugno 2022 per chi non accetta pagamenti con bancomat e carta di credito (ex art. 18 del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022) scatteranno le sanzioni (pari ad una quota fissa di 30 euro cui va aggiunta una quota pari al 4% del valore della transazione rifiutata).

PRODOTTI IN VENDITA i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

INDICAZIONE DEL PREZZO obbligo del negoziante di indicare: il prezzo normale di vendita, lo sconto, il prezzo finale.

RIPARAZIONI in caso di modifiche e/o adattamenti sartoriali alle esigenze della clientela (es. orli, maniche, asole) il costo è a carico del cliente, salvo diversa pattuizione va data preventiva informazione al cliente.

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