Saldi invernali di fine stagione dal 5 gennaio

Saldi invernali di fine stagione dal 5 gennaio

Rammentiamo che non possono essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine
stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.

I saldi invernali partiranno nel 2023 giovedì 5 gennaio, pertanto il divieto di vendite promozionali
nei trenta giorni antecedenti tale periodo è operante per i prodotti di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento a partire dal 6 dicembre.

I saldi invernali 2023 si potranno svolgere DAL 5 GENNAIO AL 5 MARZO.

Non è più obbligatorio comunicare al Comune l’effettuazione della vendita di fine stagione. Rimangono naturalmente in vigore le norme inerenti la pubblicità e la cartellonistica relativa a tali vendite che potranno continuare a subire controlli da parte della Polizia Municipale.

Confcommercio Ascom Imola ricorda le REGOLE DI BASE PER SALDI CHIARI E TRASPARENTI:

CAMBI la possibilità di cambiare il capo acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante. tuttavia, se il prodotto è danneggiato o non conforme (ex artt. 130 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo e successive modificazioni) scatta l’obbligo per il negoziante di: riparazione o sostituzione, entro un congruo periodo di tempo e, nel caso ciò risulti impossibile o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere siano sproporzionati la riduzione del prezzo pagato o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto (entro due anni).

PROVA DEI CAPI non c’è obbligo. è rimessa alla discrezionalità del negoziante (non sono più previsti obblighi di effettuare la prova dei prodotti previa disinfezione delle mani e di utilizzo delle mascherine, anche nei camerini).

PAGAMENTI le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante. dal 30 giugno 2022 per chi non accetta pagamenti con bancomat e carta di credito (ex art. 18 del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022) scatteranno le sanzioni (pari ad una quota fissa di 30 euro cui va aggiunta una quota pari al 4% del valore della transazione rifiutata).

PRODOTTI IN VENDITA i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

INDICAZIONE DEL PREZZO Obbligo del negoziante di indicare: il prezzo normale di vendita, lo sconto, il prezzo finale.

RIPARAZIONI in caso di modifiche e/o adattamenti sartoriali alle esigenze della clientela (es. orli, maniche, asole) il costo è a carico del cliente, salvo diversa pattuizione. va data preventiva informazione al cliente

 

Categorie: Imprese