SALDI TRANQUILLI: AL VIA SABATO 6 LUGLIO I SALDI IN EMILIA ROMAGNA che si concluderanno il 4 SETTEMBRE

Prendono il via sabato 6 luglio le vendite di fine stagione, che interesseranno – nel nostro territorio – centinaia di punti vendita al dettaglio di vari settori: dal tessile e abbigliamento, agli accessori e calzature, ma anche oggetti per la casa ed elettronica.
Con l’avvio di questo periodo di sconti, come gli anni scorsi, Confcommercio Ascom Imola ripropone l’iniziativa Saldi Tranquilli per assicurare massima informazione trasparenza e garanzia ai consumatori e ai negozianti. Saldi Tranquilli è uno strumento d’informazione e controllo che si rivolge sia alla clientela, vista come referente fondamentale di una campagna informativa per rendere note le norme che regolano un corretto svolgimento dei saldi, sia agli operatori commerciali per i quali la nostra associazione ha attivato un numero di telefono a cui rivolgersi (tel. 0542 619611) per informazioni e eventuali aggiornamenti sull’applicazione della disciplina dei saldi di fine stagione.
Al riguardo, si ricordano brevemente alcuni principi generali:
Comunicazione: le vendite di fine stagione NON devono più essere segnalate al Comune di riferimento.
Esposizione dei prezzi: come in tutte le vendite speciali esiste l’obbligo di esporre al pubblico il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.
Pubblicità: la durata dei saldi deve essere indicata in tutte le pubblicità comunque e dovunque realizzate. Sul punto vendita possono comparire una sola volta purché in maniera “evidente” e leggibile dall’esterno. Le asserzioni pubblicitarie devono essere chiare e non indurre in equivoco.
Pagamenti elettronici: i negozi convenzionati devono normalmente accettare carte di credito e bancomat.
Disposizione della merce: al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo disporre le merci offerte in saldo in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.