SIAE: novità nei permessi rilasciati

SIAE: novità nei permessi rilasciati

Si informa che la Direzione Generale della SIAE ha comunicato che da quest’anno il Permesso/Certificato rilasciato dalla Società a chi organizza intrattenimenti musicali contiene alcune novità:

1) Termini di riconsegna dei programmi Musicali – il nuovo termine ultimo per la riconsegna del Programma Musicale è fissato entro 90 gg dall’evento. Rimangono invece invariate le usuali scadenze previste per il pagamento dei compensi.

2) Promozione MioBorderò – A partire da quest’anno gli esercenti che organizzano intrattenimenti utilizzando la piattaforma MioBorderò – disponibile sul sito www.siae.it – e riconsegneranno in formato digitale i Programmi Musicali entro i termini di pagamento dei compensi per Diritto d’Autore – beneficeranno di una riduzione del 5% sull’importo da corrispondere, al netto delle eventuali riduzioni associative previste. Questa iniziativa promozionale di SIAE recepisce la richiesta più volte formulata da FIPE di premiare economicamente gli esercenti che, attivando le procedure informatiche predisposte dalla SIAE, consentono all’Ente una notevole riduzione dei costi di
gestione delle licenze. FIPE si sta impegnando affinché tale promozione venga estesa anche agli esercenti che richiedono il Permesso per Musica d’Ambiente.

3) Penali sui Programmi – In caso di mancata restituzione del programma musicale entro 90 giorni dall’intrattenimento, la SIAE applicherà una penale pari al 30% dell’intero compenso dovuto, con un minimo di 25 euro. In caso di errata indicazione dei brani eseguiti, l’Organizzatore sarà tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell’intero compenso, con un minimo di 1,50 euro a brano. Per qualsiasi altra infrazione afferente alla compilazione del programma musicale, l’Organizzatore sarà
tenuto al pagamento di una penale di 25 euro.Senza pregiudizio di eventuale azione civile e penale, la SIAE si riserva altresì di procedere alla segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), organo competenze ad accertare ed irrogare le sanzioni previste dall’art. 41 D.Lgs 35/2017.

4) Obblighi di preavviso – L’organizzatore potrà annullare l’evento, o modificare le caratteristiche di esso precedentemente comunicate, entro e non oltre 12 ore prima del suo inizio. Solo in caso di sopravvenute cause di forza maggiore (es.: improvviso temporale estivo a ridosso dell’ora d’inizio dell’intrattenimento) l’esercente potrà richiedere il rimborso dei compensi versati per eventi annullati oltre tale termine. Infine, entro e non oltre il momento del rilascio del Permesso l’organizzatore dovrà comunicare se intende utilizzare anche opere interamente già licenziate direttamente dagli aventi diritto o da altre collecting.

Sul Permesso è indicato l’indirizzo email dell’Ufficio Territoriale SIAE al quale andranno inviate le comunicazioni ad esso pertinenti.
La SIAE infine ricorda che:
a) è disponibile il Portale Musica d’Ambiente per l’attivazione di nuovi abbonamenti o per il loro rinnovo;
b) sul sito www.siae.it sono disponibili gli elenchi delle opere con indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l’elenco degli accordi conclusi fra SIAE ed altri Organismi di Gestione Collettiva e/o Entità di Gestione Indipendente. Sul medesimo sito, esperita apposita procedura di autenticazione, sarà consentito all’organizzatore anche l’accesso alle informazioni relative ai territori e ai diritti amministrati.

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