Smart Working: il 31 marzo cessa la disciplina semplificata

Smart Working: il 31 marzo cessa la disciplina semplificata

Il 31 marzo cessa la disciplina semplificata dello smart working emergenziale che ha consentito al datore di lavoro di ricorrere unilateralmente, e senza particolari formalità, al lavoro agile.

Il ritorno alla “normalità” regolata dalla legge 81/2017, comporta che dal 1° aprile – salvo deroghe – per lo smart working sarà necessario:

  • il consenso scritto dei lavoratori coinvolti mediante la sottoscrizione di un accordo individuale che ne contiene la regolamentazione;
  • la comunicazione di avvio dello smart working sul sito del Ministero del Lavoro con deposito dell’accordo.

In merito al deposito dell’ accordo individuale presso il Ministero del Lavoro, segnaliamo che il Governo al fine di semplificare la procedura, ha presentato un emendamento al DL Sostegni Ter, che deve essere approvato entro fine mese, per eliminare l’obbligo di allegare l’accordo individuale alla comunicazione che a questo punto dovrebbe contenere solo: nominativi dei lavoratori, data inizio e cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile; gli accodi individuali devono essere comunque conservati in azienda.

Questi passaggi devono essere pianificati in anticipo, qualora si intendesse proseguire anche nel nuovo  regime i rapporti in smart working in corso.

Gli accordi individuali possono essere a termine o a tempo indeterminato e devono disciplinare:

  • le modalità di esecuzione  della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, le condotte, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;
  • le misure per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali che il datore di lavoro è tenuto ad attuare a tutela della salute e sicurezza  del lavoratore agile.

Il passaggio alla modalità normale dello smart working comporta quindi per le aziende  la necessità di mettere a punto modelli organizzativi che consentano di valorizzare l’alternanza tra svolgimento della prestazione all’interno e all’esterno dell’azienda quale strumento di welfare aziendale per una migliore conciliazione tra tempo di vita e di lavoro e, soprattutto, di utilizzare parametri di gestione e valutazione focalizzati sugli obiettivi e sui risultati dell’attività lavorativa.

Una evoluzione  organizzativa che dovrebbe determinare un cambio di passo rispetto al periodo emergenziale – durante il quale nella maggior parte dei casi si è trattato di una semplice   delocalizzazione dell’attività, di lavoro “da casa” principalmente finalizzato a  distanziare i lavoratori per prevenire la diffusione del Covid-19, senza nessuna vera agilità e senza alcun cambio di paradigma – e consentire allo smart working di esprimere nella fase post pandemica le potenzialità di tale strumento in termini di efficienza e produttività.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio consulente Paghe Confcommercio Ascom Imola

Categorie: Lavoro