Slitta in avanti la data di presentazione delle domande per l’incentivo FRI-Tur.
Sarà possibile fare richiesta sulla piattaforma Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 20 marzo 2023.
L’incentivo è finanziato dal Fondo rotativo a sostegno delle imprese e degli investimenti di sviluppo nel turismo, promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia con la partecipazione di ABI e CDP, che mette a disposizione delle strutture ricettive 1 miliardo e 380 milioni di euro.
Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2023.
Cos’è
FRI-Tur è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Previsto dal PNRR, è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per questa misura.
Cosa si può fare
Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di:
- riqualificazione energetica
- riqualificazione antisismica
- eliminazione delle barriere architettoniche
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri
- realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali)
- digitalizzazione
- acquisto o rinnovo di arredi
L’investimento deve essere riferito ad una o più unità dell’impresa richiedente situate sul territorio nazionale e deve prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000 euro e 10 milioni di euro.
I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 ed essere conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, a norma dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852.
Il 50% delle risorse è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.
Il 40% delle risorse stanziate per il contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le agevolazioni
Le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.
Sono previste due forme di incentivo:
- contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
- finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Elenco delle banche aderenti
Gli incentivi – cioè la somma del finanziamento agevolato + contributo diretto alla spesa – sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal GBER (Regolamento UE 651/2014).
Se le singole unità interessate dall’investimento sono collocate in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di Contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale.
La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile. L’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.
I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art.1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.


