Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’Inps con la circolare n. 71 dell’11 giugno 2024, ha comunicato la variazione della misura in oggetto a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).
A decorrere dal 12 giugno 2024, quindi, il nuovo tasso è pari al 4,25% incidendo, così, sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché sulle sanzioni civili.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dalla medesima data, anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo.
Sanzioni civili
La riduzione del tasso di interesse, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come di seguito riportato.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, di cui alla lettera a) e b) secondo periodo, del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è dovuta nella misura del 9,75% annuo.
Sanzioni ridotte in caso di Procedure concorsuali
A seguito delle modifiche sul tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), i nuovi tassi d’interesse saranno:
- dal 1° gennaio 2024 all’11 giugno 2024, nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali pari al 4,50%;
- nel medesimo periodo, nei casi previsti alla lettera b) del medesimo comma, si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di due punti (4,50% + 2%);
- dal 12 giugno 2024, nell’ipotesi di cui alla lettera a) della legge sopra richiamata, il tasso di interesse sarà pari al 4,25%. In riferimento alla lettera b), il tasso da applicare sarà pari al 6,25% (4,25% + 2%).