Ricordiamo che, come previsto dal D. Lgs 150/2012, a partire dal 26 novembre 2015, per la vendita, all’ingrosso o al dettaglio, di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale sarà necessario essere in possesso del certificato di abilitazione.
Tale certificato può essere rilasciato soltanto alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva; ha una validità di cinque anni e, alla scadenza, può essere rinnovato, a richiesta del titolare, dopo la verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
I certificati di abilitazione rilasciati ai sensi del precedente decreto del Presidente della Repubblica 23/04/2001 n. 290 rimangono validi fino alla scadenza e potranno essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all’art. 8 del D. Lgs. 150/2012.
Sempre dal 26 novembre 2015, al momento della vendita dei prodotti fitosanitari deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del suddetto certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
I distributori sono tenuti inoltre a compilare un registro, anche informatizzato, nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali ed un registro con le quantità dei prodotti fitosanitari acquistati.
La vendita di prodotti fitosanitari agli utilizzatori non professionali è riservata ai prodotti che recano in etichetta la specifica dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” e all’atto di vendita dovranno essere fornite dal personale, titolare o dipendente, le informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione e alle condizioni per uno stoccaggio, manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonchè sulle alternative eventualmente disponibili.
Le persone titolari di un’impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all’Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all’utilizzatore finale.