Videosorveglianza e Documento di Valutazione dei Rischi: Controllo a distanza dei lavoratori motivato da esigenze di sicurezza del lavoro
Per ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) all’utilizzo di sistemi di controllo a distanza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), motivati da esigenze di “sicurezza del lavoro” si dovrà allegare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in cui siano evidenziati i rischi in questo senso.
E’ l’importante chiarimento fornito dall’INL nella lettera circolare prot. n. 302 del 18 giugno 2018, con la quale risponde alle numerosi richieste ricevute dagli uffici territoriali.
Come noto i sistemi di controllo a distanza che consentano la verifica puntuale dell’attività dei dipendenti in generale sono vietati dallo Statuto dei lavoratori a motivo della salvaguardia della dignità e della privacy dei lavoratori stessi .
Sono previste deroghe che vanno autorizzate dall’INL, oppure possono essere concordate con le rappresentanze sindacali, per ragioni di sicurezza nel luogo di lavoro (come nel caso tipico delle telecamere negli istituti bancari contro eventuali rapine), come anche per specifiche esigenze di organizzazione e ottimizzazione delle attività.
Il documento dell’ispettorato precisa che in questi casi quello che viene valutato sono le motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori e anche la correlazione tra le modalità di impiego e le finalità dichiarate.
Molto meno rilevanti sono invece le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati a questo fine.
Pertanto l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), già con la Circolare 5 emanata in data 19 febbraio 2018 (e di cui vi diamo specifica informazione nel nostro link: https://www.confcommercioimola.it/installazione-e-utilizzazione-di-impianti-audiovisivi-per-videosorveglianza-novita-2018/ ), aveva dettato indicazioni operative sull’installazione e sulla corretta utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro e altri strumenti di controllo.
Per quanto atteneva la sicurezza in detta circolare, di febbraio scorso, veniva precisato che l’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.
Con la nuova circolare del 18 giugno, viene semplicemente richiesto di motivare tali ragioni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea ora come l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.
Pertanto ritiene che, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, vadano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione di supporto.
Certamente una valutazione importante che si spinge a far rilevare come l’elemento cardine, dal quale devono derivare le scelte in merito alla videosorveglianza dei lavoratori, parta da una corretta valutazione dei rischi, dalla conseguente stesura di procedure e dall’adozione delle misure necessarie.
Teniamo a precisare che le disposizioni qui sopra riportate non si applicano:
- agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (ad es. smartphone, tablet o pc)
- agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Ricordiamo infine che ogni qualsivoglia azione in tema di videosorveglianza che coinvolga i lavoratori ricade nell’ambito del GDPR 679/2016, il nuovo regolamento unico europeo sulla privacy.
INL-Lettera-Circolare-art.-4-L.300.70-Sicurezza-sul-lavoro