DEPENALIZZAZIONE: OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI

DEPENALIZZAZIONE: OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, ha fornito le prime indicazioni in merito ad alcune ipotesi di reato depenalizzate, in materia di lavoro e legislazione sociale, tra le quali l’omesso versamento di ritenute previdenziali.

 

Pertanto, a decorrere dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del Decreto, pertanto coesisteranno due diversi regimi sanzionatori:

 

– un regime sanzionatorio per gli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016 (c.d. regime intertemporale);

– un regime sanzionatorio per gli illeciti commessi in data successiva al 6 febbraio 2016 (c.d. regime ordinario).

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto in esame, sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda. Il comma 2 del medesimo articolo, riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l’applicazione della sola pena detentiva, oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato.

 

Il Ministero ricorda inoltre che tra i provvedimenti esclusi dalla depenalizzazione viene compreso il D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

Per quanto concerne,. nello specifico, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016, il Ministero chiarisce che per le ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti e collaboratori, vengono a configurarsi due diverse fattispecie di illecito una di natura penale e l’altra di natura amministrativa.

Viene dunque depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora l’ammontare annuo dell’omesso versamento sia di importo inferiore a euro 10.000. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Il reato si configura qualora l’ammontare delle ritenute previdenziali non versate risulti superiore a euro 10.000. Qualora si configuri il reato, resta fermo che la predetta condotta sia penalmente sanzionabile con la reclusione fino a 3 (tre) anni e con la multa fino a euro 1.032,91.

 

Si ribadisce, infine, che datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

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