LA FINANZIARIA 2026

LA FINANZIARIA 2026

La presente nota informativa fornisce una sintesi delle principali novità in tema di bilancio, imposte dirette ed altre disposizioni per le Persone Fisiche contenute nella Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025), in vigore dall’1.1.2026.

1) Aliquote Irpef 2026 (commi 3 e 4)

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, l’aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito (compreso tra 28.000 euro e 50.000 euro) viene ridotta dal 35% al 33% con un risparmio fiscale massimo potenziale di 440 euro. La modifica riguarda tutti i contribuenti assoggettati al regime IRPEF e, pertanto, non solo i lavoratori dipendenti e i pensionati, ma anche i lavoratori autonomi e gli altri contribuenti che liquidano l’imposta in via diretta. Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i sostituti d’imposta applicheranno la nuova aliquota già in sede di effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni e sulle pensioni a partire dal mese di gennaio 2026.

Per il 2025                                                               Dal 2026

Fino a € 28.000                                  23%               Fino a € 28.000 23%

Oltre € 28.000 fino a € 50.000           35%               Oltre € 28.000 fino a € 50.000 33%

Oltre € 50.000                                    43%               Oltre € 50.000 43%

2) Detrazioni Irpef per oneri / spese

Con l’introduzione dell’art. 16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri / spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all’ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico .

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la detrazione spettante per oneri sostenuti dal 1.1.2026 (fissata al 19%, 26% o 90%) è ridotta di 440 euro. Tale riduzione è finalizzata a “neutralizzare” il beneficio derivante dal calo dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione per i redditi più elevati. Sono escluse dalla riduzione le spese sanitarie, le detrazioni per familiari a carico, per canoni di locazione e quelle per interventi edilizi.

3) Tassazione “buoni pasto” (comma 14)

La soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente per i buoni pasto elettronici viene elevata da 8 a 10 euro. Resta invariata a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

4) Locazioni brevi presunzione di imprenditorialità (comma 17)

Dal 2026, la soglia per la presunzione di imprenditorialità nelle locazioni brevi si abbassa significativamente: scatta quando si destinano alla locazione breve tre o più appartamenti, mentre in precedenza la soglia era fissata a cinque unità immobiliari.

A partire da tre appartamenti destinati a locazione breve nel medesimo periodo d’imposta, scatta dunque la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze che ne derivano: obbligo di apertura della partita IVA, iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, qualificazione dei proventi come reddito d’impresa anziché reddito fondiario, ed esclusione dalla possibilità di optare per la cedolare secca.

Le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi non sono state modificate: chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%; chi ne loca due potrà applicare ad uno di essi l’aliquota agevolata del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%. La scelta dell’immobile cui applicare l’aliquota ridotta va indicata in sede di dichiarazione dei redditi ed è opportuno individuare quello con i canoni più elevati.

Sono esclusi dalla presunzione di imprenditorialità i contratti di locazione ordinaria “non breve”, quali i contratti c.d. “4+4” o “3+2”: tali contratti, pertanto, non concorrono al computo della soglia dei 3 appartamenti.

5) Interventi di recupero edilizio spese sostenute nel 2026 (comma 22(

Per le spese sostenute nell’anno 2026, la detrazione per il recupero edilizio (art. 16-bis TUIR) è confermata al 50% se l’intervento riguarda l’abitazione principale (36% per le spese sostenute nel 2027). Per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è invece fissata al 36% nel 2026 e 30% per le spese sostenute nel 2027. Il limite massimo di spesa resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

6) Ecobonus e sisma bonus–spese sostenute nel 2026 aliquote (comma 22)

Le aliquote per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico sono state allineate a quelle del “bonus casa”. Per l’anno 2026, spetta una detrazione del 50% per le abitazioni principali (36% per le spese sostenute nel 2027) e del 36% per le altre unità immobiliari (30% per le spese sostenute nel 2027).

7) Bonus mobili – proroga (comma 22)

Viene prorogata per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati a partire dall’1.1.2025. Il limite massimo di spesa agevolabile rimane fissato a 5.000 euro per ogni anno solare.

8) Reddito di lavoro dipendente e regime forfettario (comma 27)

È confermato, con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) l’estensione per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 35.000.

9) Imposta sostitutiva cripto attività  (comma 28)

Nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), il Legislatore ha previsto l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all’art. 67, comma 1,lett. c-sexies), TUIR realizzate dall’1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Ora, in sede di approvazione, è stata prevista l’esclusione dall’applicazione dell’imposta sostituiva del 33% alle plusvalenze / altri proventi di cui alla citata lett. c-sexies) derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (c.d. “stablecoins”), di cui all’art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento UE n. 2023/1114, che continuano pertanto ad essere assoggettate ad imposta nella misura del 26%.

Va evidenziato che:

  •  per token di moneta elettronica denominati in euro, si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’UE;
  •  non costituisce realizzo di plusvalenza / minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

10) ISEE – novità (commi 32, 33, 208, 209)

Sono previste alcune modifiche ai fini ISEE per l’accesso alle seguenti prestazioni: Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL); Assegno unico e universale (AUU); contributo asilo nido e contributo per forme di supporto domiciliare; bonus nuovi nati.

Il valore della prima casa non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla nuova soglia di 91.500 euro o di 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane. L’importo è inoltre incrementato di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

Viene inoltre stabilito che la componente patrimoniale, sia in Italia sia all’estero, deve includere nel patrimonio le giacenze in valuta, in criptovalute o consistenti in rimesse di denaro all’estero, anche tramite sistemi di money transfer o invio di denaro contante non accompagnato.

A partire dal 1° gennaio 2026, entrano in vigore alcune semplificazioni relative alla presentazione e alla precompilazione alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Ai fini della precompilazione, l’INPS coopera anche con il Ministero dell’Interno e con l’Automobile Club d’Italia (ACI). La presentazione della DSU tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata.

Infine, per il 2026 viene prorogata l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell’indicatore della situazione patrimoniale, degli immobili e dei fabbricati distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.

11) Assegnazione agevolata bene ai soci (commi da 35 a 40)

È confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

  •  gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  •  i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2025.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione/ trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

  •  il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  •  il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

È inoltre disposto che:

  • il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
  • nei confronti del socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.            Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

  •  il 60% entro il 30.9.2026;
  •  il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

12) Estromissione immobile imprenditore individuale (comma 41)

È confermata la riproposizione dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera “d’impresa” alla sfera “privata” a fronte del versamento dell‘imposta sostitutiva dell’8%.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2026 è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025;

Riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2026 e  richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% da effettuare come segue:

– il 60% entro il 30.11.2026;

– il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

13) Affrancamento straordinario  riserve in sospensione di imposta (commi 44 e 45)

È confermata la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d’imposta:

  • esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare);
  • per l’ammontare che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’affrancamento richiede il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare

in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Per espressa previsione sono applicabili le disposizioni attuative contenute nel DM 27.6.2025 riferito all’affrancamento straordinario relativo alle riserve esistenti nel bilancio 2023 e 2024 previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024

14) “Rottamazione-Quinques” (commi da 82 a 100)

Viene introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, la c.d. “rottamazione-quinquies”, limitata ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023.

Rientrano nell’agevolazione i debiti derivanti: i) da omessi versamenti risultanti da dichiarazioni annuali presentate; ii) dalle attività di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni; iii) nonché da contributi INPS dichiarati e non versati, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Sono inoltre inclusi i carichi relativi a violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali, per i quali tuttavia la rottamazione determina solo lo stralcio di interessi e maggiorazioni di legge. Restano invece esclusi i carichi da accertamento esecutivo, accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero crediti d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nell’annullamento delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e degli eventuali compensi di riscossione. L’Agente della Riscossione renderà disponibile sul proprio sito un servizio per la verifica preventiva dei carichi definibili.

La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30.4.2026. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, con versamento dell’unica rata o della prima rata entro il 31.7.2026. È previsto un piano fino ad un massimo di 54 rate bimestrali distribuite tra il 2026 e il 2035; in caso di pagamento dilazionato, dall’1.8.2026 sulle somme dovute maturano interessi nella misura del 3% annuo.

Seguiranno ulteriori comunicazioni con aggiornamenti operativi non appena l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili i servizi telematici e le istruzioni definitive.

15) Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (comma 144)

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non) aumenta dal 18% al 21% per le rivalutazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026. L’aliquota per i terreni (agricoli ed edificabili) resta invece confermata al 18%.

Il nuovo regime deve essere valutato in funzione del potenziale risparmio d’imposta in sede di cessione: a fronte dell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 21% sul valore normale della partecipazione, ovvero sul valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non quotate, si evita l’applicazione dell’aliquota del 26% sulla plusvalenza. Il regime risulta pertanto conveniente nei casi in cui la plusvalenza attesa sia superiore all’80,77% del valore normale della partecipazione o, per le partecipazioni non quotate, del valore determinato in sede di perizia.

16) Contributi verseati alle forme pensionistiche complementari – aumento limite di deducibilità (comma 201)

Dal 2026, il limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF per i contributi, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, versati alla previdenza complementare (sia dal lavoratore che dal datore di lavoro) aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

17) Iper ammortamento beni strumentali  (commi da 427 a 437)

La finanziaria prevede l’introduzione a favore delle imprese del iper ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisto dei beni nuovi ai fini della determinazione di maggior quote di ammortamento/canoni leasing.

I soggetti interessati sono tutti esclusi:

–  i lavoratori autonomi;

–  forfettari;

– imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, le imprese in liquidazione, fallimento.

La maggiorazione degli acquisti è riconosciuta per gli investimenti: effettuata dal 01/01/.206 al 30/09/28 (gli investimenti devono essere effettuati, non essendo prevista la possibilità di prenotazione) per i beni per i quali devono esserci i seguenti requisiti:

  • i beni devono essere prodotti in uno Stato Ue/SEE.
  • I beni strumentali materiali ed immateriali devono essere nuovi ed indicati nelle tabelle  IV e V Legge 199/2025, interconnessi alla gestione della produzione /rete di fornitura.(l’elenco dei beni agevolabili corrisponde solo in parte a quello della tabella A e B della Finanziaria 2017
  • Beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia fonti rinnovabili.

La maggiorazione del costo è pari:

  • 180%              su investimenti fino a                         2.500.000
  • 100%              su investimenti per un valore tra i     2.500.000        e          10.000.000
  •   50%              su investimenti per un valore tra i     10.000.000      e          20.000.000     

Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite apposita piattaforma una comunicazione/certificazione dell’investimento effettuato.

L’individuazione delle modalità/termini di invio è demandata al Mimit.

L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni, ad esclusione del credito di imposta 4.0 (spettante agli investimenti effettuati nel periodo 01.01.25 – 31.12.25 ovvero entro il 30.06.26 per gli investimenti prenotati entro il 31.12.25)

La cessione dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all’estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la decadenza della stessa.

Il beneficio non viene meno se nel periodo d’imposta della cessione, l’impresa provvede alla sostituzione del bene originario con bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe/superiori.

Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF/IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’avevolazione

18) Pagamento compensi professionali da parte della P.A. (comma 727)

In presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari/previdenziali, le Amministrazioni Pubbliche pagheranno il compenso del professionista “soltanto” nel limite dell’eccedenza del debito. La nuova disposizione vale anche per compensi non superiori a 5.000  euro. La differenza non pagata sarà versata all’Agente della Riscossione al fine di “saldare” il debito tributario/previdenziale derivante dalla cartella di pagamento. La novità sono applicabili dal 15/06/2026.

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