Covid-19: niente tutele Inps per quarantena e per lavoratori “fragili”

Covid-19: niente tutele Inps per quarantena e per lavoratori “fragili”

L’Inps fornisce appositi chiarimenti in merito alle tutele riguardo ai possibili eventi i legati al Covid per l’anno 2021

Tutela della Quarantena

Come noto l’articolo 1, co. 26 del Decreto Cura Italia, per i lavoratori dipendenti del settore privato equipara alla malattia (con corrispondente indennizzo economico) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

L’Inps, chiarisce che per i lavoratori che hanno fatto la quarantena nel 2020, viene pagata la malattia sulla base delle certificazioni dei medici curanti; per il 2021, invece, non sono stati stanziati ulteriori fondi e quindi, salvo eventuali interventi normativi, non spetta l’indennità economica di malattia ai lavoratori sottoposti a provvedimenti sanitari di quarantena nel corso dell’anno (2021).

Si ricorda che per eventi di quarantena si intendono gli episodi di:

  • quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
  • permanenza domiciliare fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico

I lavoratori “fragili”

La seconda ipotesi di tutela è la quarantena per i «fragili», che il decreto Cura Italia (art. 26, comma 2) ha equiparato a «ricovero ospedaliero», nei casi in cui non sia possibile il ricorso al «lavoro agile» da parte dei dipendenti con certificazione di condizioni di rischio della salute (disabili gravi, fragili, etc.).

 In tal caso, precisa l’Inps, la tutela verrà riconosciuta anche per gli eventi fino al 30 giugno 2021.

Si ricorda che, per i lavoratori fragili, se è stato differito al 31 ottobre 2021 il diritto di svolgere l’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La tutela della malattia Covid

Infine, con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, DL 18/2020) l’Inps precisa che le indicazioni del ministero del lavoro ancora «autorizzano al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione».

INPS MESSAGGIO n. 2842 del 6 agosto 2021

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