Nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il DL 73/2021 – c.d. DL Sostegni bis – “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Tra le principali disposizioni contenute nel DL Sostegni bis, l’art. 1 prevede, al fine di sostenere gli operatori economici, un meccanismo di riconoscimento del contributo analogo a quello già adottato per i contributi disposti dai “Decreti Ristori”.
In particolare è riconosciuto:
• per i soggetti che hanno fruito del fondo perduto del DL Sostegni: un contributo automatico e un contributo alternativo
• per gli altri soggetti: un ulteriore contributo con aliquote differenziate.
In ogni caso, si deve trattare di contribuenti che hanno la partita IVA ancora attiva al 26/05/2021 (data di entrata in vigore del decreto).
In sostanza si potrà verificare quanto segue.
1) Soggetti che hanno già “ottenuto” il contributo del DL Sostegni:
a) è riconosciuto automaticamente un ulteriore contributo pari al 100% del contributo del DL Sostegni già “ottenuto” (cioè abbiano presentato l’istanza che non è stata respinta; inoltre il contributo non dev’essere stato indebitamente percepito, o restituito dal contribuente)
b) i contribuenti potranno presentare istanza per una diversa quantificazione del contributo, laddove risulti maggiore di quello già ricevuto col DL Sostegni; in tal caso:
• per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a €. 10 mil. nel 2019
• con “calo del fatturato” di almeno il 30% tra il 1/04/2020 – 31/03/2021 ed il corrispondente periodo dell’anno precedente, 1/04/2019 – 31/03/2020 (non sono previste deroghe per le “neoattività”, a differenza del DL 41/2021)
• calcolano il contributo con i medesimi scaglioni già previsti dal DL Sostegni.
In quest’ultimo caso l’Agenzia corrisponderà l’eventuale eccedenza rispetto al contributo già erogato in via automatica.
2) Soggetti che non hanno “ottenuto” il contributo del DL Sostegni:
In tal caso (soggetti che non hanno presentato la precedente istanza, oppure per la quale hanno ricevuto lo scarto o, ancora, abbiano restituito il contributo ricevuto), previa presentazione della relativa istanza:
• al medesimo calo di fatturato di cui al punto b) precedente
• si applicano le seguenti (maggiori) percentuali, in base ai ricavi/compensi 2019:
– fino a €. 100.000: 90%
– da €. 100.000 ad €. 400.000: 70%
– da €. 400.000 ad €. 1 mil.: 50%
– da €. 1 mil. ad €. 5 mil: 40%
– da €. 5 mil. ad €. 10 mil: 30%
3) Soggetti con peggioramento della situazione economica
Infine, è previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti passivi Iva che:
• hanno subito un peggioramento del risultato economico (utile di bilancio) del periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31/12/2019
• con contributo parametrato al decremento registratosi.
Scostamento minimo e percentuali applicabili saranno definiti con DM.
LIMITE: tutti i contributi precedenti non possono eccedere l’importo di €. 150.000.
FRUIZIONE: tutti i precedenti contributi sono, alternativamente:
• corrisposti sul C/C sul quale è stato erogato il contributo del DL Sostegni
• riconosciuti sotto forma di credito d’imposta.
TERMINI DI VERSAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO
L’art. 9 del DL sostegni bis differisce dal 31/05/2021 al 30/06/2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.
La proroga della sospensione dei termini di versamento riguarda le somme dovute a seguito di:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
• accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010)
• avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010)
• atti di accertamento dell’Agenzia delle Dogane (riscossione di dazi ed IVA all’importazione (art. 9, co. 3-bis, D.L. n. • 16/2012)
• ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910
• accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, co. 729, L. n. 160/2019) in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30/06/2021.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi entro il 31/07/2021.
Seguiranno altre comunicazioni sul contenuto del Decreto Sostegni BIS
DECRETO COMPLETO