Obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi o in aree private

Obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi o in aree private

Da dicembre scorso tutti i veicoli a motore, tranne alcune eccezioni, dovranno essere assicurati per la responsabilità civile, anche quelli che non circolano o che sono parcheggiati in aree chiuse private.

Novità in tema di RCA auto: è infatti arrivato, da dicembre scorso, l’obbligo assicurativo per quasi tutti i veicoli a motore in funzione. È quanto si legge nel nuovo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 il 13 dicembre 2023, che ha modificato il Codice delle assicurazioni private (CAP), eliminando la possibilità di non assicurare i mezzi che non sono in marcia, che sono in sosta o che percorrono aree non accessibili al pubblico.

RCA obbligatoria

La novità più importante del nuovo decreto riguarda l’introduzione dell’obbligo assicurativo non più legato solo alla “circolazione” del veicolo, ma alla sua “funzione”, eliminando quindi la distinzione tra aree pubbliche e private. Con la vecchia normativa dovevano avere una RCA i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate.

Il nuovo obbligo prescinde anche dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. In sostanza, tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, che si trovano anche in aree diverse dalle strade pubbliche devono avere un’ assicurazione RCA, perché considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.

L’articolo 2 del decreto ha modificato l’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle assicurazioni private, dando vita ad una nuova definizione del termine “veicolo”. Nello specifico ai fini assicurativi l’obbligo RCA interessa:

  • qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno;
  • i veicoli elettrici leggeri (come monopattini, segway, ecc…) che verranno individuati più avanti da uno specifico decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184.

Un’ulteriore precisazione riguarda invece la portata dell’obbligo assicurativo: il nuovo comma 1 ter dell’art. 122 del CAP ha puntualizzato che l’obbligo assicurativo interessa anche i veicoli utilizzati esclusivamente nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, restando valida, a questo proposito, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

Chi è escluso dall’obbligo

Ci sono alcuni veicoli che ad oggi sono esclusi dall’obbligo assicurativo. Nello specifico non devono avere una polizza per la responsabilità civile i veicoli:

  • formalmente ritirati dalla circolazione;
  • le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche;
  • le biciclette a pedalata assistita (dal momento che non sono alimentate esclusivamente da forza meccanica);
  • per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l’uso a seguito di un provvedimento adottato dall’autorità competente;
  • non idonei all’uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale;
  • il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all’impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.

Rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione, con durata massima fino a 10 mesi.

Invece, per motoveicoliciclomotoriautoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.

L’estensione dell’obbligo assicurativo RCA anche per i veicoli non circolanti, di ogni genere, parcheggiati in aree private era stata accolta con grande preoccupazione dagli operatori del settore. In particolare Confcommercio insieme a Federmotorizzazione (Federazione dei concessionari e rivenditori autoveicoli), Assocamp (veicoli ricreazionali, camper e caravan) e Federacma (commercianti macchine agricole, da giardino, movimento terra, costruzioni, sollevamento) hanno lanciato un appello al governo chiedendo di prorogare l’entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2024.

Al momento, i relatori del Dl Milleproroghe hanno quindi presentato un emendamento per posticipare l’obbligo almeno fino al prossimo 30 giugno, andando così incontro alle richieste del comparto.

Categorie: Imprese