Credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della scuola – “school bonus”
La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti“, si compone di un unico articolo di ben 212 commi ed ha lo scopo di disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotandole di materiali, risorse umane e finanziarie, nonché della flessibilità necessaria per la realizzazione delle scelte formative e organizzative.
In questo contesto normativo, il Legislatore ha previsto nei commi da 145 a 150 anche un’interessante misura a carattere fiscale (cosiddetto “school bonus“). E’ stato, infatti, introdotto un nuovo credito di imposta in favore delle persone fisiche, degli enti non commerciali, nonché dei soggetti titolari di reddito di impresa che effettuino erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione ed il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno ad interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
Riprendendo un modello già sperimentato con il cosiddetto “art bonus“, il nuovo credito spetta, nel limite dell’importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, in misura pari:
· al 65% delle erogazioni effettuate, rispettivamente, nel 2015 e nel 2016;
· al 50% delle erogazioni effettuate nel 2017.
Lo “school bonus” è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile dai titolari di reddito d’impresa tramite compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
Il credito è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in apposito capitolo dell’entrata del Bilancio dello Stato. La disciplina attuativa è demandata ad un successivo decreto interministeriale.
Si segnala, tra l’altro, che il Legislatore ha previsto al comma 151 un’apposita detrazione IRPEF in relazione alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione; la nuova detrazione è stata inserita nella lett. e-bis) dell’art. 15 del TUIR.