Le indicazioni INPS sul Congedo Parentale

Le indicazioni INPS sul Congedo Parentale

A seguito delle modifiche apportate dal Jobs Act al congedo parentale disciplinato dal T.U. 151/2001 agli artt. 32, 34 e 36 l’Inps è intervenuto per fornire i chiarimenti e le istruzioni operative necessarie.

In particolare la Circolare n. 139 precisa che, con la modifica dell’art. 32 del TU sulla maternità e fermo restando la durata complessiva del congedo, è stata prolungata dall’ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino la possibilità di fruire del congedo parentale da parte dei genitori naturali. Questa estensione vale ovviamente anche con riferimento al minore adottato o affidato per il quale potrà essere usufruito del congedo parentale entro 12 anni dalla data di ingresso del bambino in famiglia.

E’ stato invece esteso dal terzo al sesto anno di vita del bambino (e al sesto anno dall’ingresso in famiglia) il trattamento economico spettante per il congedo parentale (pari al 30% della retribuzione media giornaliera). Resta fermo il precedente limite di 8 anni per la fruizione dell’indennità subordinata alla presenza delle condizioni reddituale previste.

Infine l’INPS precisa che l’estensione dei limiti temporali è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

 

Inoltre l’L’INPS chiarisce che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 80/15, ciascun genitore può scegliere la fruizione oraria del congedo parentale in luogo di quella giornaliera anche in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva.

L’INPS ricorda comunque che, da un lato, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale e che, dall’altro, è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001 (riposi per allattamento e permessi per assistenza a figli con handicap grave ex l. 104).

Infine, dovranno essere oggetto di ulteriori interventi dell’INPS per diventare pienamente operativi i criteri di calcolo della base oraria sui quali calcolare l’indennità spettante e si ritiene che, in questa prima fase applicativa, il computo e l’indennizzo del congedo parentale dovrà avvenire su base giornaliera anche in caso di fruizione oraria.

E’ stato ridotto da 15 a 5 giorni (2 giorni in caso di fruizione oraria) il termine entro il quale il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la richiesta di congedo parentale.

Categorie: Lavoro