LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017 – LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017 – LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI

Il 7 dicembre il Senato ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio per il 2017 (“Legge di Stabilità 2017”). Tra le principali novità: 
• proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (co. 2-3); 
• Strutture ricettive;
• estensione super ammortamento e introduzione iper ammortamento (co. 8 -13);
• introduzione regime di cassa per i semplificati (co. 17 -23)
• riduzione aliquota IRES dal 1° gennaio 2017
• introduzione dell’IRI per gli imprenditori individuali e le società di persone (co. 547 – 553);
• riduzione del canone RAI;
• rinvio al 1° gennaio 2018 dell’aumento delle aliquote IVA (co. 631 e 632); 
• estensione della no tax area per i pensionati;
• riduzione aliquota gestione separata (co. 165); 
• riapertura assegnazione/cessione agevolata beni ai soci (co. 565 -566) 
• riapertura termini per rivalutare terreni e partecipazioni e beni d’impresa (co. 554 – 564).

 

 

PROROGA DELLE DETRAZIONI

 

Si dispone la proroga al 31/12/2017 delle seguenti detrazioni:

  • ristrutturazioni edilizie (detrazione del 50%, con limite di spesa di €. 96.000);
  • risparmio energetico (detrazione 65%);
  • acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (detrazione 50%).

 

BONUS ANTISISMICO

Con riferimento agli interventi antisismici (di cui all’art. 16-bis c. 1, lett. i) TUIR) su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità) per le relative spese, sostenute dal 01/01/2017 fino al 31/12/2021:

  • è riconosciuta una detrazione al 50%;
  • ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
  • nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

Limite di spesa: l’ammontare complessivo delle spese ammesse a detrazione non può superare €. 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno; nel caso di mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

 

Divieto di cumulo delle agevolazioni

Si prevede che le nuove detrazioni previste per l’adozione di misure antisismiche non siano cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

 

STRUTTURE RICETTIVE

 

Proroga per i periodi d’imposta 2017 e 2018 el credito di imposta previsto dall’art. 10 del DL 83/2014:

  • per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere;
  • a condizione che gli interventi perseguano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili.

L’agevolazione:

  • è rideterminata nella misura del 65 per cento (dal 30%);
  • è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.

Il credito di imposta:

  • è ripartito in due quote annuali di pari importo:
  • e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati nel limite massimo di 60 mil. di euro nell’anno 2018, di 120 mil. di euro nell’anno 2019 e di 60 mil. di euro nel 2020.

 

 ESTENSIONE SUPER AMMORTAMENTO E INTRODUZIONE IPER AMMORTAMENTO

 

Super ammortamento:

  • è prorogato fino al 31/12/2017 il super ammortamento (incremento del 40% del costo d’acquisto/canone di leasing), introdotto dalla Legge di Stabilità 2016;

Il super ammortamento sarà applicabile anche per gli acquisti effettuati fino al 30/06/2018 a patto che:

  • gli investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro dicembre 2017;
  • entro tale data, sia anche avvenuto il pagamento di un acconto di almeno il 20%.

Non sarà possibile fruire del beneficio per le auto ad uso promiscuo.

 

Iper ammortamento 250%:

La nuova agevolazione consiste:

  • nell’incremento del 150% il costo fiscale del bene ammortizzabile;
  • l’incentivo riguarda beni finalizzati a “favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello industria 4.0”;
  • beni agevolabili: sono quelli indicati nell’All. A della Legge di Bilancio per il 2017.

Per l’applicazione dell’agevolazione si prevede che gli acquisti devono essere effettuati negli stessi termini previsti per l’estensione del super ammortamento:

  • beni acquistati nel periodo 01.01.2017 31.12.2017;
  • acquisti effettuati fino al 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione.

 

Dichiarazione: per la fruizione di detti benefici l’impresa è tenuta a produrre:

– una dichiarazione resa dal legale rappresentante

– o, per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione > €. 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale attestante che i beni presentano le caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi dei beni agevolabili e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

 

A partire dall’1.1.2017 per i contribuenti in contabilità semplificata (fermo restando la possibilità di poter optare per il regime di contabilità ordinaria):

  • il reddito d’impresa e il valore della produzione netta viene determinato secondo il criterio della “cassa”;
  • in sostituzione dell’attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria.

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

  • con il “criterio di cassa” il reddito viene determinato per semplice contrapposizione dei ricavi e proventi “incassati” nel periodo d’imposta e delle spese e degli oneri “sostenuti” nel medesimo periodo d’imposta;
  • la differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa;
  • potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito i seguenti componenti: plusvalenze; sopravvenienze attive; minusvalenze; sopravvenienze passive; ammortamenti; accantonamenti di quiescenza e previdenza:
  • dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l’importo delle rimanenze inziali

 

DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO

 

A partire dal 1° gennaio 2017 si prevede un incremento:

  • del costo massimo deducibile per agenti e rappresentati in riferimento all’utilizzo di autovetture in noleggio o in locazione nello svolgimento della propria attività.
  • il limite massimo di deducibilità in caso di auto in locazione o a noleggio passa da:               3.615,20 a 5.164,57.

 

CANONE RAI

 

Riduzione del Canone a RAI da 100 a 90 euro.

 

PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017

 

  • la proroga al 2017 del blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali già previsto dalla legge di stabilità 2016.
  • la possibilità, per i comuni, di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille all’aliquota TASI per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso) 44 COLTIVATORI DIRETTI E IAP
  • Per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorreranno alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

Con modifica dell’art. 90 c. 2 L. 289/2002, a partire dal 1° gennaio 2017 aumenta da:

  • €. 250.000 ad €. 400.000

la soglia massima di ricavi/proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per l’accesso al regime forfettario ex L. 398/91.

 

 

SABATINI TER

 

Proroga fino al 31/12/2018 della “Nuova Sabatini” che agevola i finanziamenti per l’acquisto di macchinari:

  • il 20% dei quali saranno riservati a investimenti in macchinari industria 4.0 per i quali il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento.

 

PREMI DI PRODUTTIVITÀ

 

Si dispone:

  1. a) l’innalzamento da €. 000 ad €. 3.000 del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, assoggettati all’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, pari al 10% (modifica del comma 182 della L. 208/2015);
  2. b) il non assoggettamento all’imposta sostitutiva in argomento delle somme determinate secondo il valore normale di specifici beni, anche qualora gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili
  3. c) il lavoratore potrà scegliere in luogo dell’imposta sostitutiva sui premi in argomento, anche beni classificabili come benefit aziendali (es. autovetture aziendali, alloggi e prestiti)

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA

 

A partire dal 1° gennaio 2017:

  • l’aliquota contributiva per i professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS scenderà dal 27% al 25%.

Per effetto della nuova misura viene “bloccato” l’aumento dell’aliquota previdenziale previsto per il prossimo anno dalla Riforma Fornero. All’aliquota contributiva del 25% va aggiunto lo 0,72 per cento a titolo di finanziamento delle misure assistenziali (ricovero ospedaliero, malattia, maternità).

NO TAX AREA PENSIONATI

 

Si estende la no tax area per i pensionati.

 

Limite di reddito Le nuove detrazioni Le vecchie detrazioni
FINO A € 8.000 (in precedenza € 7.750)  € 1.880 se il reddito complessivo non supera € 8.000  € 1.783 se il reddito complessivo non supera € 7.750 
DA € 8.000 a 15.000  € 1.297 aumentata del prodotto tra € 583 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 ma non a € 15.000  € 1.255 aumentata del prodotto tra € 528 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.250 se l’ammontare del reddito complessivo è superiore € 7.750 ma non a € 15.000 
Da € 15.000 a 55.000  € 1.297. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 40.000. € 1.255. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 40.000. 

 

 

BONUS NIDO

 

Estensione del bonus di 1.000, oltre che ai bambini iscritti agli asili, anche a “forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche“. Per ottenere l’agevolazione nel caso di bambini iscritti all’asilo sarà necessario conservare la ricevuta dei versamenti effettuati.

Viene innalzato il limite massimo per la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione:

 

ANNO IMPORTO MAX DETRAIBILE
2016 € 640
2017 € 750
2018 € 800

 

 

IRI PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE

 

Introduzione di una tassazione fissa per le imprese del 24% in luogo della precedente tassazione per trasparenza con l’applicazione delle aliquote progressive IRPEF.

 

L’IRI IN SINTESI
Cosa Cambia Si passa da una tassazione progressiva ad una tassazione fissa
Chi potrà applicarla Imprese individuali (in contabilità ordinaria), società di persone (in contabilità ordinaria) e SRL in trasparenza
Opzione L’opzione si esercita in Unico e vale per 5 periodi
La base imponibile dell’imposta Regole generali di determinazione del reddito d’impresa, con la possibilità di portare in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore. Ove l’impresa individuale o la società in un periodo d’imposta maturino una perdita questa potrà essere portata in deduzione degli eventuali utili maturati nei successivi periodo d’imposta, senza alcun vincolo temporale
Aliquota di imposta 24%

 

 

ACE

 

Viene diminuita l’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio come segue:

 

PERIODO D’IMPOSTA ALIQUOTA ACE  
2017 2.3%
2018 2.7%

 

 

Viene prevista

  • l’estensione della disciplina, mediante applicazione automatica dell’ACE, alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come invece previsto a legislazione vigente.

 

 PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI D’IMPRESA

 

RIVALUTAIZONE TERRENI

Si riaprono i termini per rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
  • cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate realizzati nei primi 5 anni dall’esercizio dell’opzione.

 

Nota: Sia i terreni che le partecipazioni devono essere possedute alla data del 01.01.2017 da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali

 

I termini da rispettare:

redazione ed all’asseverazione della perizia di stima 30.06.2017

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA:

È prevista nuovamente la possibilità:

  • per i soli soggetti Ires (art. 73 c. 1 lett. a) e b) Tuir);
  • di rivalutare beni d’impresa e partecipazioni;
  • con la sola esclusione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (beni merce), come risultanti dal bilancio al 31/12/2015.s

 

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

 

E’ prevista:

  • la riapertura dei termini per effettuate l’assegnazione agevolata beni ai soci.
  • La proposta di legge si limita a richiamare le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), prevedendo che le stesse si applichino anche “alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017”.

 

AUMENTI ALIQUOTE IVA

 

Si prevede il rinvio dell’aumento delle aliquote IVA al 1° gennaio 2018 attraverso l’introduzione di una “nuova” clausola di salvaguardia. Si tratta dell’ennesimo rinvio, che però potrebbe non essere sufficiente. Se le misure adottate dalla Legge di bilancio 2017 non riuscissero ad apportare le risorse necessarie, l’aumento delle aliquote IVA sarebbe cosa certa.

In assenza di ulteriori interventi legislativi definitivi:

  • per il periodo d’imposta 2017 le aliquote IVA resteranno invariate;
  • a partire dal 2018 aumenterebbe sia l’aliquota IVA ordinaria che quella agevolata.

 

  2016 2017 2018 2019 
Aliq. IVA agevolata 10%  10%  13%  13%
Aliq. IVA ordinaria 22%  22%  24%  24,9% 

 

 

RIDUZIONE ALQUOTA IRES

Si prevede che:

  • dal periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31.12.2016 (2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) si riduce l’aliquota IRES, che sarà pari al 24%

 

ALIQUOTA IRES
2016 27,5%
2017 24%

 

Il taglio IRES, originariamente previsto per il 2016, è stato posticipato dalla Legge di stabilità per il 2016.

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