Con la Legge di stabilità 2014, fra le varie novità a carico dei contribuenti italiani, era previsto anche l’obbligo del pagamento in contanti dei canoni di locazione ad uso abitativo a partire dall’1 gennaio 2014.
Tale obbligo andava rispettato a prescindere dall’importo del contratto di locazione, pertanto anche in presenza, ad esempio, di un canone mensile di soli 100 euro, tale pagamento andava effettuato in maniera tracciabile, quindi con bonifico bancario, assegno etc
E’ ora intervenuto il dipartimento del tesoro, che con la nota n.10492 del 05 febbraio u.s. ha precisato che tutti i pagamenti sotto soglia (ovvero inferiori a 1000,00 euro) già previsti dalla normativa antiriciclaggio, possono essere effettuati in contanti e che nessuna sanzione sarà irrorata a chi a partire dal 1 gennaio 2014 avesse provveduto ad effettuare il pagamento del canone di locazione ricorrendo a metodi di pagamento non tracciabili.
La prova della transazione avvenuta in contanti, intercorsa tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale che sia “chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante” a titolo di pagamento del canone di locazione (ricevuta di pagamento).
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