OPERAZIONI CON L’ESTERO E FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022

OPERAZIONI CON L’ESTERO E FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022

Scade il 22 agosto 2022 la presentazione dell’esterometro relativo al secondo trimestre 2022. Trattasi dell’ultimo invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, su base trimestrale (trasmissione massiva dei dati).

 A decorrere dal 1° luglio 2022, la trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (o “esterometro”) riguarda i dati riferiti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, che non siano state documentate mediante bolletta doganale o fattura elettronica via SdI.

La Legge di bilancio 2021 (L.178/2020) ha previsto una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (o “esterometro”).

Più precisamente, dal 1° di luglio 2022, si richiede che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia effettuata, in via obbligatoria, avvalendosi del Sistema di Interscambio (SdI).

Per le operazioni effettuate nel 2021, la comunicazione resta dovuta, su base trimestrale, secondo le modalità già previste in precedenza.

 

Come Comunicare i dati delle operazioni con l’estero

La Comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero dovrò essere effettuato adottando il formato xml, attualmente utilizzato con l’invio delle fatture

Ciò significa che:

I TERMINI PER L’INVIO

La novità più sensibile, per le operazioni effettuate dal 2022, riguarda dunque i termini per trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l’estero.

Infatti, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Pertanto, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione (come richiesto dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72) o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

In particolare, nell’ipotesi di acquisto di beni o servizi da soggetto estero occorre infatti operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell’Unione europea o in uno Stato extra Ue.

  • Nel primo caso (acquisto di beni o servizi da soggetto Ue) operano infatti le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DL 331/93: l’annotazione del documento integrato deve avvenire (e quindi trasmesso allo SDI) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;

 

  • Nel secondo caso (acquisto di servizi da soggetto extra Ue) operano le disposizioni dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72: l’autofattura dovrà essere emessa (e quindi tramessa allo SDI) in relazione al momento di effettuazione dell’operazione individuato in base all’art. 6 del Dpr 633/72.

 

REVEVSE CHARGE “ELETTRONICO”

Tali novità impongono agli operatori una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso nonché una verifica delle procedure gestionali interne, soprattutto per le operazioni passive, richiedenti l’integrazione della fattura ricevuta o l’emissione di autofattura.

In particolare, per quanto concerne gli acquisti che richiedono l’applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge “esterno”, il soggetto passivo ha, infatti, la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”, vale a dire:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero (sia UE che extraUE);
  • TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

 

Alla luce delle modifiche normative sopraesposte, Confcommercio Ascom Imola desidera avvisare i clienti sulle novità introdotte, così da permettere di svolgere tutte le operazioni necessarie al fine operare nei termini di legge.

 

Categorie: Imprese